Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The parties involved were TIGULLIO SHIPPING S.p.a. and several maritime entities from Chiavari, challenging a prior administrative decision. The court ruled that the silence following the proposal constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 14340-2021 R.G., relativo al ricorso proposto da: TIGULLIO SHIPPING S.p.a., rappresentata e difes a dagli Avv.ti Alberto Marconi e Antonino Galletti; - ricorrent e - contro COMUNE DI CHIAVARI, rappresentat o e difes o dall’Avv. Luigi Cocchi; SOCIETA’ MARINA CHIAVARI S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Cocchi; ALAGGI CHIAVARI S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Augusto Mauceri e Giovanni Corbyons; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7624 - 2020, pubblicata il 1° dicembre2020.
Rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 4 dicembre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente,in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma,