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Ordinanza Interlocutoria — n. 1649/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders integration of missing parties in jurisdictional regulation due to procedural defect in prior proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1649/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the integration of the Ombudsman for Corruption and Transparency and the Senate Academic President into the ongoing jurisdictional proceedings. The University of Messina argued for ordinary court jurisdiction, while Todaro raised an exception regarding the lack of adversarial proceedings against these specific individuals. The Court ruled that although the prior cautionary judgment was not definitive, the scope of the current jurisdictional regulation must encompass all parties involved in the original dispute to ensure a complete adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The regulation of jurisdiction must include all subjects whose rights were affected in the originating proceedings, requiring the integration of parties omitted from the current hearing to ensure full adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
regulation of jurisdiction integration of parties adversarial proceedings cautionary judgment procedural defect subjective scope university governance sindacato dei funzionari

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 12664/2020
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Testo completo

nsigliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6786/2023 proposto da: Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Prudente Valentina; -ricorrente - contro Todaro Paolo, rappresentato e difesodell'avvocato Vadala' Andrea ; -controricorrente– Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1994/2022 del T ribunale Amministrativo Regionale - Sezione distaccatadi CATANIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE MARGHERITA MARIA;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTOCARDINO, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

FATTI DI CAUSA L’Università degli Studi di Messina decretava l’indizione delle elezioni del Senato Accademico per il triennio 2022/2025, per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei lettori. Paolo Todaro, dipendente universitario in servizio presso l’AOU “Martino” di Messina, presentava la propria candidatura ed all’esito delle elezioni del 19 e 20 dicembre 2022, si collocava al primo posto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Messina, disponeva la sospensione del procedimento di nomina avendo rilevato una situazione di potenziale conflitto di interesse tra il ruolo ricoperto dal Todaro di Segretario Generale Provinciale FGU Gilda Unams, nonché di componente della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale della predetta Organizzazione sindacale, e quello di rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici in seno al Senato Accademico.

A sostegno della denunciata incompatibilità veniva richiamato il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 che all’art. 4 prescrive che il sistema delle relazioni sindacali si debba svolgere “nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati”. In particolare, era disposta la sospensione perché ritenuta incompatibile la situazione di rappresentare legalmente un’organizzazione sindacale, esercitando direttamente il potere di firma in sede di contrattazione, con la partecipazione al Senato Accademico, organo di esercizio dell’azione amministrativa.Anche sul piano delle relazioni sindacali, il contemporaneo incarico era ritenuto potenzialmente idoneo a porre l’organizzazione sindacale in una situazione privilegiata nei confronti degli altri soggettisindacali e, sul piano dei rapporti istituzionali, ugualmente idoneo a determinare indebite pressioni sui rappresentanti della parte pubblica dell’istituzione.Il provvedimento di sospensione era impugnato dal Todaro, in sede cautelare, dinanzi al TAR Sicilia che, ritenuta la propria giurisdizione, con decreto del 31 dicembre 2022, sospendeva il provvedimento.

Successivamente impugnato il provvedimento cautelare, il Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia confermava la sospensione, rimettendo al giudizio di merito la valutazione anche in punto di giurisdizione. L’Università degli Studi di Messina proponeva regolamento preventivo di giurisdizione cui resisteva con controricorso Paolo Todaro. L’Ufficio della Procura generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente rilevarsi che Paolo Todaro, in sede di controricorso, ha sollevato eccezione relativa alla carenza di integrità del contraddittorio.

Più specificamente, ha eccepito che il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto solo nei suoi confronti e non degli altri soggetti coinvolti nel giudizio svoltosi innanzi al TAR Sicilia ed al Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia, quali il Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed il Presidente del Senato accademico. L’eccezione, da trattarsi preliminarmente, è fondata. E’ incontestato che l’originario giudizio cautelare, relativo alla impugnazione del provvedimento di sospensione in discussione, avesse coinvolto, oltre che l’Università degli Studi di Messina, anche il Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed il Presidente del Senato accademico.

Questi ultimi non sono stati chiamati in giudizio in questa sede processuale. Si osserva che sicuramente la natura cautelare del precedente giudizio non incide in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, attesa la non definitività dello stesso (si veda Cass.n. 12664/2020); peraltro tali posizioni soggettive definiscono comunque “l’ambito” processuale che ha originato il regolamento preventivo di giurisdizione, e dunque devono costituire anche il riferimento necessario quanto ad individuazione delle parti processuali cui destinare il contraddittorio anche in questa sede.In conseguenza risulta necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza e del Presidente del Senato accademico, con onere di parte ricorrentedi notificare gli atti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Messina e del Presidente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Messina, nel termine di