Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of early settlement. The proceedings involved three appellants challenging a Council of State judgment against multiple defendants, including a regional park and the Ministry of Culture. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to continue the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for early settlement within forty days results in the waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 18060-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: POCAFORZA Paolo, POCAFORZA Massimo e FOSCHI Franco, rappresentati e difesi dall’Avvocato Giorgio Marino; - ricorrenti - contro ENTE PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Clarizia; - controricorrente - nonché contro COMUNE DI CIAMPINO; MINISTERO DELLA CULTURA; REGIONE LAZIO; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO; -intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5645 del 2023, depositata l’8 giugno 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 15 novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì