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Ordinanza — n. 738/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to revocation of lower court judgment and loss of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 738/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower administrative court's judgment had been revoked by a subsequent revocation ruling. The appellant argued that the original decision violated jurisdictional limits and denied justice by examining an incidental appeal without addressing the main one. The court rejected these claims, noting that the revocation ruling restored the opposing party to the tender, thereby stripping the appellant of the hypothetical standing required to challenge the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 8, Cost.; Art. 36, comma 1, l. 899/1968: A party loses the standing to challenge a prior administrative judgment if that judgment is subsequently revoked, as the revocation alters the factual and legal basis of the original decision.

Parole chiave

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loss of standing revocation of judgment inadmissible appeal administrative tender jurisdictional limits norme sulla concorrenza tassa di promozione del turismo opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 8, Cost.
Art. 36, comma 1, l. 899/1968
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 2242/2015
Sezioni Unite, n. 31226/2017
Corte di giustizia UE, C-497/20, 21 dicembre 2021
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Testo completo

TA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25062/2022 proposto da: Elisicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiBonaventura Lo Duca e Luigi Borgia; -ricorrente – contro Safim s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Tigano e Salvatore Giambò; -controricorrente – contro Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente – contro Comune di Santa Marina Salina; -intimato - avverso la sentenza n. 794/2022 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, depositata il 05/07/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO che le società Elisicilia s.r.l. e Safim s.r.l. partecipavano alla gara per l’affidamento di una concessione demaniale marittima per la occupazione e gestione di una darsena turistica nel Comune di Santa Marina Salina, risultando vincitrice la Elisicilia; che la Safim impugnava l’aggiudicazione, deducendo che la Elisicilia non avrebbe potuto partecipare alla (né aggiudicarsi la) gara, non svolgendo attività attinenti all’oggetto della concessione che concerneva la gestione di un porto turistico; che la sentenza del Tar Sicilia che aveva rigettato il ricorso di Safim veniva impugnata, in via principale, da Safim e, in via incidentale, da Elisicilia che imputava alla controparte di non essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando; che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n.794 del 5 luglio 2022, accoglieva entrambi gli appelli (quello principale di Safim, che deduceva il mancato possesso da parte di Elisicilia dei requisiti di idoneità professionale, e quello incidentale di Elisicilia, che deduceva che nemmeno la Safim era in possesso dei requisiti di idoneità professionale, risultando dal certificato camerale che svolgeva attività che nulla avevano a che vedere con l’attività oggetto della concessione) e, di conseguenza, annullava l’ammissione alla gara di entrambe le società e l’aggiudicazione a Elisicilia; che avverso questa sentenza Elisicilia ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Safim con controricorso, entrambi illustrati da memorie; che l’Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana ha depositato un “atto di costituzione”.

CONSIDERATO che si deve dare atto, preliminarmente, che la sentenza n. 794/2022, impugnata anche da Safim con ricorso per revocazione, è stata medio tempore revocata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 262 del 5 aprile 2023: la sentenza qui impugnata (n. 794/2022) aveva annullato l’ammissione alla gara sia di Elisicilia (in forza dell’accoglimento del motivo di appello principale di Safim), sia della stessa Safim (in accoglimento del motivo incidentale di Elisicilia); con la sentenza n. 262/2023 Safim è stata riammessa alla gara, essendosi accertato che possedeva i previsti requisiti di partecipazione, mentre la Elisicilia è rimasta esclusa per il mancato possesso di quei requisiti ed è rimasto confermato anche l’annullamento dell’aggiudicazione pronunciatoin suo favore dall’Amministrazione; che i motivi di ricorso per cassazione di Elisicilia devono essere esaminati alla luce della menzionata sentenza revocatoria, la quale ha avuto l’effetto di modificare l’assetto della gara e, quindi, le posizioni sostanziali e processuali delle parti contendenti; che Elisicilia denuncia, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera delle attribuzioni della pubblica amministrazione: il Consiglio di Giustizia Amministrativa avrebbe vagliato la legittimità della propria ammissione alla gara sulla base di un requisito (la “esperienza specifica nel settore interessato dall’affidamento”) non richiesto dal bando di gara (che prevedeva la sola “iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. per attività attinenti l’oggetto dei servizi…”) ma creato dallo stesso giudice; che la statuizione impugnata con il predetto motivo, riguardante la esclusione di Elisicilia, non è incisa dalla sentenza revocatoria per effetto della quale Safim è stata riammessa alla gara; che il suddetto motivo è comunque inammissibile, prospettando in termini di eccesso di potere giurisdizion al e doglianze inerenti a un ipotetico error in iudicandoriferibile alla sentenza impugnata – che è tuttavia incensurabile ex articolo 111, comma 8, Costituzione, riguardan do i limiti interni della giurisdizione amministrativa – quanto all’esito valutativo cui è pervenuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per avere accertato che la Elisicilia esercitava attività non attinenti all’oggetto dei servizi da svolgere, come risultava dal certificato camerale, in considerazione delle “attività in concreto esercitate nella sede legale e nella sede secondaria… (a prescindere da quelle genericamente indicate nell’oggetto sociale)”; che Elisicilia, con il secondo motivo, denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione sotto il profilo della denegata giustizia, deducendo che la sentenza impugnata, avendo esaminato e accolto la propria impugnazione incidentale volta a fare escludere Safim dalla gara, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile (anziché accogliere) l’appello principale della stessa Safim per difetto di interesse, essendo anch’essa stata esclusa dalla gara in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione incidentale; che il motivo in esame è inammissibile in conseguenza della sentenza revocatoria che, accogliendo il ricorso per revocazione della Safim, ha riammesso quest’ultima alla gara (essendo in possesso del requisito prescritto) e rigettato il pertinente motivo incidentale proposto in appello da Elisicilia; che, pertanto, come rilevato da Safim nella memoria, Elisicilia per effetto della sentenza n.262/2023 ha perduto la posizione da cui poteva trarre, in via ipotetica e astratta, la legittimazione a proporre il motivo di ricorso in esame; che il suddetto motivo sarebbe, comunque, manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente esaminato entrambe le impugnazioni: la pretesa che il giudice d’appello si limitasse ad esaminare (e accogliere) l’impugnazione incidentale di Elisicilia, senza esaminare l’impugnazione principale di Sapim, è stata già censurata dalle Sezioni Unite perché incompatibile con il diritto dell’Unione (cfr.

SU 2242/2015, 31226/2017 e, in senso conforme sul punto, Corte di giustizia UE 21 dicembre 2021, C- 497/20, p. 70 ss.); che in conclusione il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura par