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Ordinanza — n. 255/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinary court has jurisdiction over possession disputes against municipalities regarding disposable assets, not administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 255/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared ordinary jurisdiction over a possession dispute between a private individual and a municipality. The lower court had dismissed the case, arguing that the municipality's order was an administrative act. The Court ruled that because the disputed land belonged to the municipality's disposable assets rather than public domain, the dispute involves private law rights and falls under ordinary jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 823, comma 2; Art. 825 c.c.: The ordinary court has jurisdiction over possession disputes against public administrations regarding disposable assets, as such acts constitute private law self-help rather than public domain administration.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction public administration disposable assets possession dispute administrative act private law rights municipal property regime della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 823, comma 2 c.c.
Art. 825 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 24543/2010
Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie (Cass., S.U., 24543/2010; S.U., n.
Cass., S.U., n. 15155/2015
Cass., S.U., 27198/2023
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Testo completo

0/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7490/2023 R.G. proposto da: SPACCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in RIETI VIA MATTEUCCI 10-C, presso lo studio dell’avvocato VIVIO GIULIANO (VVIGLN53D19D560L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- COMUNE DI BORGOROSE -intimato- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 373/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Rieti. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA 1. Spacca Antonio propose con ricorso dell’8 marzo 2023 dinanzi al Tribunale di Rieti, nel confronti del Comune di Borgorose, azione di manutenzione nel possesso di un fabbricato e di terreni, dei quali assumeva di avere il possesso sin dalla data della morte della madre, la quale aveva a sua volta esercitato il possesso sui medesimi beni sin dalla morte dei genitori; aggiunse che la madre aveva conseguito il possesso dei beni in forza di scrittura privata di compravendita intercorsa con il proprietario nel 1947. In riferimento a tali beni il ricorrente espose che il Comune di Borgorose in persona del responsabile dell’area tecnica, aveva notificato il 3 marzo 2022 la seguente diffida:

“Viste le risultanze catastali relative alla particella di cui al Foglio 13 mappali 1163, 1164, 898 e 462 , ordina all’attuale ricorrente di rimuovere dalle dette particelle site in frazione Collemaggiore qualsiasi oggetto e bene di proprietà entro 10 giorni dal ricevimento; con avvertenza che decaduto tale termine il Comune di Borgorose provvederà a rimuovere la recinzione della particella sopra citata nonché il manufatto esistente”. In riferimento a tale missiva, il ricorrente dedusse che l’ordine con essa rivolto non trovava giustificazione nell’esercizio di un potere autoritativo dell’ente, costituendo, pertanto, una molestia al proprio possesso, nel quale chiese di essere mantenuto.

2. Instauratosi il contraddittorio, si costituì il Comune di Borgorose, il quale chiese il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale adito, con ordinanza del 6 marzo 2023, dichiarò il difetto di giurisdizione, ritenendo che controversia dovesse essere promossa dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice osservò che la tutela possessoria è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione solo in presenza di comportamenti materiali, mentre nel caso in esame il Comune aveva agito in forza di un provvedimento amministrativo, “espressione dell’esercizio dei poteri legittimamente spettanti all’ente pubblico in punto di governo del territorio”, ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c. Spacca Antonio, precisando di avere proposto istanza per la prosecuzione della controversia, ha proposto regolamento di giurisdizione, chiedendo, in considerazione della ritenuta posizione di diritto soggettivo fatto valere nella lite possessoria, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinaria. Il Comune non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Costituisce principio acquisito, tanto nella giurisprudenza della Suprema Corte, quanto nella giurisprudenza amministrativa, che il potere di autotutela, attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali, è esteso, in virtù del combinato disposto degli artt.823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per la tutela dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l’amministrazione potrà avvalersi solo delle ordinaria azioni a tutela della proprietà e del possesso. Pertanto, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale non possono ritenersi riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quale è quello attribuito dall’art. 823 con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, quanto piuttosto all’esercizio di un potere di autotutela del patrimonio immobiliare, posto in essere iure privatorum.

Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie (Cass., S.U., 24543/2010; S.U., n. 15155/2015; S.U., 27198/2023).

3. Il Tribunale di Rieti, nel negare la giurisdizione, ha considerato decisiva la circostanza che la molestia fosse costituita da un provvedimento amministrativo. Sulla base dei principi sopra indicati, tale dato formale non è invece decisivo ai fini di negare o riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, l’impugnazione di un ordine di rilasciare e liberare da persone e cose un’area occupata abusivamente e di ripristinare lo stato dei luoghi, nel caso in cui abbia ad oggetto beni del patrimonio disponibile del Comune, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Tale è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame, in base al contenuto del provvedimento del Comune (sopra trascritto) e in relazione alla natura dei beni a cui esso è riferito, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di annoverarli tra quelli demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Va quindi ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia possessoria introdotta dal ricorrente Spacca Antonio nei confronti del Comune di Borgorose. La liquidazione delle spese va rimessa al giudice della causa di merito.

P.Q.M.

dichiarala giurisdizione del Giudice Ordinario, rimettendo al