Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extended by 2007 decree to July 2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's finding that the INPS's claim for social security contributions was time-barred. The INPS argued the deadline had passed in 2012, while the architect contended the claim was prescribed. The court ruled that a 2007 decree extended the payment deadline to July 2009, meaning the 2012 notification did not trigger prescription. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new trial applying this extended timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c.; Art. 18 d.lgs. 241/1997; Art. 17 D.P.R. 435/2001; D.P.C.M. 14/06/2007; Art. 360 c.p.c. n. 3: The prescription period for separate management contributions is calculated from the extended payment deadline set by administrative decrees, not the original due date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38197-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro RIZZUTI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA PAOLA GENTILI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1948/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 1744/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. Oggetto contributi R.G.N.38197/2019 Cron. Rep. Ud.29/10/2024 CC RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato prescritto il diritto dell’INPS ad ottenere da Ezio Rizzuti, architetto, il versamento del contributo alla gestione separata per l’anno 2006.
2. Riepilogata la scansione temporale dei pagamenti (primo acconto entro il 18.6.2006, secondo acconto 30.11.2006 e saldo 18.6.2007) la Corte ha ritenuto che tenuto conto della sussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi già nel 2006, alla data di notifica dell’avviso di pagamento, il 18.6.2012, il termine di prescrizione era oramai decorso.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un unico motivo al quale resiste Ezio Rizzuti con controricorso, col quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente notificato. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e all’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RITENUTO CHE 1. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del D.P.C.M. 14 giugno 2007 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
2. Ad avviso della ricorrente erroneamente è stato ritenuto prescritto il diritto dell’Istituto ad esigere i contributi dell’anno 2006 trascurando di considerare che con D.P.C.M. 4 giugno 2007 il termine per il versamento è slittato al 9.7.2009 e dunque i 18 giugno 2012 la prescrizione non era maturata.
3. Preliminarmente deve essere verificata l’ammissibilità del ricorso. 3.1. Si osserva al riguardo che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 5 giugno 2019 e non risulta essere stata notificata.Il ricorso dell’INPS è stato avviato per la notifica il 4 dicembre 2019 entro il termine semestrale di decadenza. Parte ricorrente ha poi dimostrato di aver appreso l’11.12.2019 che la notificazione del ricorso non era andata a buon fine a causa del trasferimento del difensore ed ha quindi rinnovato la notifica al nuovo indirizzo con esito positivo entro il termine ditrenta giorni consegnando l’atto all’Ufficiale Giudiziario il 10.1.2020. 3.2. In sintesi, il processo notificatorio si è realizzato, senza interruzione, in conformità a quanto affermato da questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 14594 del 2016 e dunque il ricorso è tempestivo.
4. Venendo all’esame della censura formulata nel ricorso va qui ribadito l’orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione del diritto ai contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza della data fissata per il pagamento che nello specifico risulta essere stata prorogata con il D.P.C.M. (ex multis Cass. n. 34034 del 2021). Di talché, poiché è stato allegato nella memoria difensiva del giudizio di primo grado ed in ogni caso è pacifico (risultando dalla sentenza impugnata) che la richiesta dell’Ente previdenziale è pervenuta al libero professionista il 18.6.2012, essendo il termine di pagamento il 9.7.2007, per i contributi relativi all’anno 2006, la prescrizione non è maturata.
5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di merito che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia applicando i principi esposti e provvedendoanche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,