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Ordinanza — n. 35276/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of material error omitting attorney fee deduction for non-state defenders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35276/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court accepted an application to correct a material error in a previous order regarding the deduction of litigation costs. The defendants argued that although the order condemned Trenitalia to pay fees, it failed to specify the deduction for their non-state-appointed lawyers. The court ruled that this omission was a mere drafting error amenable to correction under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A material error consisting of the omission of a mandatory deduction for non-state defenders in the operative part of a judgment is correctable via an application for correction of material error.

Parole chiave

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correction of material error non-state defenders deduction of litigation costs drafting omission cassation procedure condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12437/2017
2)Era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore degli antistatari e dunque l’errore in questione e’ frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo , emendabile in sede di correzione dell’errore materiale ( Cass. 12437/2017)
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1736-2017 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONTADINO SILVIO, KOUAME DI DIAHUE BERNARD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VERCELLI N. 19 presso lo studio dell'avvocato GENNARO ZICCARDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO REALE; -controricorrenti - per la correzione dell'ordinanza n. 15217/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 30/05/2024 R.G.N. 1736/2017;

Oggetto R.G.N.1736/2017 Cron. Rep. Ud.08/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Gli Avvocati Vincenzo Reale e Gennaro Ziccardi, difensori e procuratori di Contadino Silvio e Kouane Bi Diahue Bernard nel procedimento n. 1736/2017, nel quale era stata pronunciata la ordinanza di questa Corte n. 15217/2024, aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui, a seguito della condanna di Trenitalia spa al pagamento delle spese di lite, non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti dei difensori antistatari.

Con l’istanza in questione, gli Avvocati Reale e Ziccardichiedevano la correzione della predetta sentenza. Trenitalia spa rimaneva intimata All’odierna udienza camerale l’istanza era decisa CONSIDERATO CHE 1)Con la sentenza n. 15217/2024 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di Trenitalia spa avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3709/2016 ed aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei controricorrenti costituiti , nella misura di E. 4000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in e. 200,00 oltre accessori di legge.

Gli Avvocati Reale e Ziccardi hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale poiché le spese liquidate non sono state distratte in favore degli antistatari, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese in sede di controricorso . 2)Era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore degli antistatari e dunque l’errore in questione e’ frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo , emendabile in sede di correzione dell’errore materiale ( Cass. 12437/2017)

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e dispone che nella sentenza in oggetto, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura “con distrazione ai difensori antistatari” Manda la cancelleria per le annotazioni di legge. Roma 8 nov