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Ordinanza — n. 35162/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pensioners in mobility must use pre-2011 favorable rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35162/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Venice Court of Appeal's decision granting a pensioner in mobility status. The lower court had applied the 2011 law regardless of the worker's specific situation, while INPS argued this violated the protective 'salvaguardia' clause. The Court ruled that workers in mobility must access the most favorable pension rules existing before the 2011 reform, provided they did not meet the stricter new requirements during their mobility period.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.l. n. 95/2012; Art. 1, comma 231, l. n. 228/2012: Workers placed in mobility under the 'salvaguardia' clause are entitled to access the pension according to the most favorable rules in force prior to the 2011 reform, provided they have not acquired the more unfavorable requirements introduced by the 2011 law during the mobility period.

Parole chiave

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pension in mobility salvaguardia clause favorable pension rules 2011 reform requirements INPS appeal pension eligibility Cassation ruling diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d.l. n. 95 del 2012
Avverso tale sentenza ricorre INPS per un motivo che deduce violazione dell’art. 22 citato, per avere la corte applicato la disciplina a coloro che durante il periodo di mobilità raggiungono i requisiti della pensione.
Art. 1, comma 231, l. n. 228 del 2012
"salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l.
Art. 24 d.l. n. 201 del 2011
214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. L - , Sentenza n. 31334 del 24/10/2022
CONSIDERATO CHE: Il motivo è fondato, avendo questa Corte (Sez. L - , Sentenza n. 31334 del 24/10/2022, Rv.
Sez. L - , Ordinanza n. 24627 del 14/08/2023
665979 – 01; Sez. L - , Ordinanza n. 24627 del 14/08/2023, Rv.
Sez. L–, n. 29268/24
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12840-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro NARDI ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 476/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 19/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.12840/2021 Cron.

Rep. Ud.26/11/2024 CC del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 3.3.20 la corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Vicenza, che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal luglio 2015, ex articolo 22 decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012. In particolare, la corte ha ritenuto che la legge 135 si applica a prescindere dalla modulazione dei requisiti ex lege 214 del 2011.

Avverso tale sentenza ricorre INPS per un motivo che deduce violazione dell’art. 22 citato, per avere la corte applicato la disciplina a coloro che durante il periodo di mobilità raggiungono i requisiti della pensione. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo è fondato, avendo questa Corte (Sez. L - , Sentenza n. 31334 del 24/10/2022, Rv. 665979 – 01; Sez. L - , Ordinanza n. 24627 del 14/08/2023, Rv. 668617 –01, nonché la più recente Sez.

L–, n. 29268/24) ripetutamente affermato che ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.