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Ordinanza — n. 35159/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses unemployment benefit claim where employer transfer was deemed not justifiable cause for resignation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal by a worker seeking unemployment benefits after resigning due to a job transfer over 80 km away. The court affirmed that the lower courts correctly found no 'just cause' for resignation because the worker did not contest the employer's productivity reasons for the move. Consequently, the statutory requirement for unemployment assistance was not met, and the constitutional challenge was deemed irrelevant to the specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.Lgs. 22/2015; Art. 38 Cost.: The right to unemployment benefits for resignation due to just cause is strictly conditioned on the existence of just cause, which is a matter of fact reviewable only by lower courts and not subject to abstract constitutional review in this context.

Parole chiave

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unemployment benefits eligibility just cause for resignation employer transfer distance labor law dismissal constitutional review admissibility indennità di dislocazione e di espatrio indennità di disoccupazione dell'assicurato disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.Lgs. 22/2015
Infine, deve essere disatteso che il terzo motivo di ricorso (che pone questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, per aver contraddittoriamente negato l’ammissione alla Naspi per trasferimento oltre 80 chilometri, laddove l’art.
Art. 38 Cost.
Art. 25 D.Lgs. 150/2015
3, per aver contraddittoriamente negato l’ammissione alla Naspi per trasferimento oltre 80 chilometri, laddove l’art. 25 d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
art. 25 d.lgs. 150/15
3, per aver contraddittoriamente negato l’ammissione alla Naspi per trasferimento oltre 80 chilometri, laddove l’art. 25 d.lgs. 150/15 consente la Naspi anche in caso di rifiuto di occupazione oltre la detta soglia).

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 1542 del 11/02/2000
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1542 del 11/02/2000, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 14829 del 18/10/2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11647-2021 proposto da: ZAGO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati AMOS ANDREONI, ANDREA SERRETI che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 417/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 708/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.11647/2021 Cron.

Rep. Ud.26/11/2024 CC del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 30.11.20 la corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del tribunale di Padova del 2018, che aveva rigettato la domanda dell’indennità disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa dovuta a trasferimento a unità oltre 50 km di distanza. In particolare, ha rilevato la corte territoriale che il lavoratore non aveva contestato le ragioni produttive alla base del trasferimento e che perciò le dimissioni non potevano ritenersi per giusta causa; ha aggiunto che la conciliazione sindacale intervenuta dopo alcuni giorni dalle dimissioni avevano riguardato rapporto già cessato e comunque prevedevano un incentivo all’esodo in cambio di rinuncia a pretese del rapporto di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 decreto legislativo 22/15 nonché 19 20 e 25 decreto legislativo 150/15 e 6 Dm 10.4.18, per avere la corte territoriale trascurato che l’offerta lavorativa era congrua solo se la sede di lavoro fosse distante inferiore agli 80 km. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 3 comma 2 decreto legislativo 22 del 15 nonché 1175 e 1375 c.c., per avere trascurato la corte territoriale che l’Inps con varie sue circolari ha riconosciuto la giusta causa in caso di risoluzione consensuale per una sede al trasferimento superiore agli 80 Km.

Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 3 decreto legge 22/15 e propone questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 38 Cost., per contrasto tra la disciplina delle dimissioni e del rifiuto dell’occupazione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. L’art. 3 co. 2 prevede espressamente che “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”. Ciò posto, ilCollegio evidenzia che l’assenza di giusta causa in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo di che trattasi è stata accertata dalla corte d’appello; tale accertamento è accertamento di fatto, tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità (v.

Cass. Sez. L, Sentenza n. 1542 del 11/02/2000, Rv. 533750 –01 e Sez. L, Sentenza n. 14829 del 18/10/2002,Rv. 557986 -01). Tale accertamento, proprio perché riferito specificamente al caso concreto, impedisce naturalmente ogni rilevanza a previsioni generiche quali quelle contenute nel messaggio INPS n. 369 del 2018 o in circolari precedenti dell’Istituto (attributive di rilevanza alla distanza chilometrica oltre soglia individuata del trasferimento del dipendente che ha preceduto le dimissioni). Non ricorrono di conseguenza i requisiti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio in parola, restando peraltro esclusa ogni interpretazione volta ad estendere il beneficio in assenza dei presupposti normativi rigidi previsti dalla disposizione.

Infine, deve essere disatteso che il terzo motivo di ricorso (che pone questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, per aver contraddittoriamente negato l’ammissione alla Naspi per trasferimento oltre 80 chilometri, laddove l’art. 25 d.lgs. 150/15 consente la Naspi anche in caso di rifiuto di occupazione oltre la detta soglia). Invero, premesso in linea generale che è rimesso alla discrezionalità del legislatore l’attribuzione di emolumenti assistenziali, potendo differenziarsi situazioni di inoccupazione originaria da quelle conseguenti ad atto del lavoratore di dimissioni, la questione proposta comunque difetterebbe di rilevanza nel caso di specie ove, come si è detto, la corte territoriale ha accertato l’assenza di giusta causa delle dimissioni.

Spese compensate per la novità della questione esaminata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co