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Ordinanza — n. 35127/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal due to non-consummation of prior appeal's inadmissibility. The second appeal was not barred because the first's inadmissibility was not yet declared.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a second labor dispute claim. The appellant argued that the second claim should have been rejected because the first claim was inadmissible, but the first court had not yet formally declared it so. The court ruled that the bar against re-filing applies only after the prior appeal's inadmissibility is officially declared, not merely when it was filed.

Regesto Legislator

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Art. 358 c.p.c.; Art. 273 c.p.c.; The prohibition against re-filing a second appeal when the first is inadmissible applies only after the appellate court formally declares such inadmissibility, not at the time of the first filing.

Parole chiave

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ne bis in idem principle consummation of appeal inadmissibility declaration labor dispute appeal second appeal bar protezione dalla disdetta licenziamento per motivi economici rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 358 c.p.c.
“Il divieto di riproposizione di unsecondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata - a norma dell'art. 358 c.p.c.
Art. 273 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4658 del 2020, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; v.
art. 358 c.p
“Il divieto di riproposizione di unsecondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata - a norma dell'art. 358 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
4658 del 2020, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4658 del 2020
Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9113-2022 proposto da: SILVESTRO PASQUALE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCANGELO ZAMPELLA; -ricorrente - contro SENESI S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 435/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 2838/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento R.G.N.9113/2022 Cron. Rep.

Ud.28/11/2024 CC RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 2022, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo depositato in data 2 dicembre 2020 da Pasquale Silvestro nei confronti di Senesi Spa, avverso la pronuncia di primo grado, datata 2 novembre 2020, che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa dalla società; 2.la Corte territoriale ha ravvisato una “violazione del ne bis in idem” in quanto un precedente reclamo della stessa parte era stato dichiarato improcedibile con sentenza del 16 settembre 2021 per omessa notificazione;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; non ha svolto attività difensiva la società, benché intimata con notificazione effettuata in data 30 marzo 2022; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. col motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 358 e 273 c.p.c., deducendo che, per mero errore, era stato iscritto a ruolo il medesimo reclamo due volte, il primo gravame in data 1° dicembre 2020 e il secondo il giorno successivo, quando non si era consumato il termine per impugnare la decisione di primo grado; si eccepisce che la Corte adita non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il secondo reclamo in quanto lo stesso era stato proposto quando l’improcedibilità del primo non era stata ancora dichiarata, in quanto intervenuta solo in data 16 settembre 2021; 2.il motivo è fondato; la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto secondo cui:

“Il divieto di riproposizione di unsecondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primoappello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedenteappello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice” (Cass. n. 4658 del 2020, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; v. pure, sul principio di consumazione dell’impugnazione, Cass.

SS.UU. n. 8486 del 2024); 3.pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al principio richiamato e provvederà alle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le s