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Decreto — n. 34999/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 34999/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing a private individual against INPS, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline waiver of appeal rights Italian Civil Procedure Code non-compliance procedural diritto a un difensore spese di difesa patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto effettiva attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto effettiva attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25291/2021 R.G. proposto da : TODISCO ANTONIO DAMIANO, elettivamente domiciliato in TRINITAPOLI VIA LIBERTA' 26/E, presso lo studio dell’avvocato DI FEO FRANCESCO (DFIFNC71P25L049B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- CONTRO INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.660/2021 depositata il 06/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto effettiva attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C