Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties involved were a group of individuals representing themselves and the INPS, with the appellant's counsel noting the lapse in time. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for settlement, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28801/2019 R.G. proposto da : LUISI MARGHERITA, CARENZA ANNA MARIA LUCIA, MONTELLI LUCIA, PALAZZO VITA CARMELA, TROILO GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 74 INT 8, presso lo studio dell’avvocato COLAPINTO FILIPPO (CLPFPP80M13A662J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.470/2019 depositata il 25/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione degli interventi chiarificatori della Corte successivi al deposito del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Cos