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Decreto — n. 34992/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34992/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34992/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16898/2024 R.G. proposto da : DELL'UOMO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato TAVANIELLO PIERBIAGIO (TVNPBG74R23H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINI REMO (CSTRME74D05A123W) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4694/2023 depositata il 19/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34992/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DELL'UOMO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato TAVANIELLO PIERBIAGIO (TVNPBG74R23H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINI REMO (CSTRME74D05A123W) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4694/2023 depositata il 19/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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valore litigioso accollo delle spese procedurali complessità della procedura obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni procedimento contenzioso titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16898/2024 R.G. proposto da : DELL'UOMO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato TAVANIELLO PIERBIAGIO (TVNPBG74R23H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINI REMO (CSTRME74D05A123W) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4694/2023 depositata il 19/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le