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Ordinanza — n. 34973/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling that annulling a debt notice without ordering payment is valid if no separate payment claim exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34973/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that annulled a debt notice without ordering payment. The INPS argued this violated procedural requirements, but the court held that when an entity opposes a debt notice, the implicit claim to reject the opposition suffices as the explicit demand for payment. Consequently, the lower court's decision was upheld because the INPS failed to separately formulate a specific request for the contribution payment.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999; Art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010: When an entity opposes a debt notice due to pending litigation, the implicit request to reject the opposition constitutes the necessary demand for payment, provided the entity has not separately formulated a specific claim for the contribution amount.

Parole chiave

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social security contributions opposition to debt notice implicit payment claim procedural requirements INPS debt recovery nuova domanda di rendita d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs.
Art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010
46/1999, ben si presta ad essere riferita all’opposizione ad avviso di addebito, avendo previsto l’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv.
conv. con l. n. 122/2010

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12025 del 2019
Cass. n. 1558 del 2020
Cass. n. 22832 del 2023
Cass. n. 21799 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24802-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro FELICE MARCO; -intimato - avverso la sentenza n. 295/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 221/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.24802/2019 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC che, con sentenza depositata il 13.2.2019, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi pretesi dall’INPS nei confronti dell’arch. Marco Felice, confermando la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito relativo alla stessa somma per essere stato emesso in pendenza dell’impugnazione giurisdizionale proposta dal medesimo architetto nei confronti dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’arch.

Marco Felice è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di annullamento dell’avviso di addebito senza dar luogo a corrispondente pronuncia di condanna per i contributi oggetto di ingiunzione; che, al riguardo, va premesso che questa Corte, interpretando la previsione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, ha da tempo consolidato il principio secondo cui il giudice che ravvisi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12025 del 2019 e 1558 del 2020);che, nondimeno, è stato precisato che, in tali giudizi, che strutturalmente costituiscono altrettante opposizioni all’esecuzione, in tanto si può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda di accertamento del credito da parte dell’ente previdenziale in quanto si ammetta che tale “domanda” deve considerarsi implicitamente contenuta nella richiesta dell’ente previdenziale di rigettare l’altrui opposizione in considerazione della sussistenza del credito, atteso che l’analogia con il processo per opposizione a decreto ingiuntivo, che pure spesso è richiamata a supporto dell’anzidetta conclusione (si veda in tal senso Cass. n. 1558 del 2020, cit., nonché più di recente Cass. n. 22832 del 2023), è più apparente che reale, difettando in questi casi quella domanda monitoria che obbliga pur sempre il giudice dell’opposizione a pronunciarsi sul fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e non sussistendo di norma alcun atto processuale che possa assurgere al rango di domanda giudiziale che non sia costituito dalla richiesta dell’ente creditore di rigettare l’opposizione proposta dal debitore (così Cass. n. 21799 del 2021, in motivazione); che l’anzidetta conclusione, ancorché discendente dall’interpretazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, ben si presta ad essere riferita all’opposizione ad avviso di addebito, avendo previsto l’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), che “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”; che, conseguentemente, deve ritenersi che, allorquando ravvisi l’illegittimità dell’emissione dell’avviso di addebito per la contemporanea pendenza di un’impugnativa giurisdizionale dell’accertamento che ne è presupposto, il giudice, fermo restando il suo obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza del credito iscritto a ruolo ove l’ente previdenziale, costituendosi in giudizio, abbia chiesto il rigetto dell’opposizione argomentando sulla fondatezza del credito, in tanto può condannare l’opponente al pagamento dei contributi in quanto l’ente abbia altresì ritualmente formulato in tal senso un’esplicita domanda di condanna; che, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno positivamente accertato la sussistenza delle ragioni di credito dell’Istituto odierno ricorrente e confermato la pronuncia di prime cure solo nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito per essere stato emesso in presenza di impugnativa giurisdizionale dell’avviso di accertamento che ne era presupposto; che, non risultando che l’odierno ricorrente abbia formulato, unitamente alla richiesta di rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito, alcuna domanda riconvenzionale per il pagamento dei contributi che ne formavano oggetto, la censura si rivela infondata; che il ricorso, conseguentemente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov