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Ordinanza — n. 34955/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against INPS sanctions for engineers, citing Constitutional Court ruling on exemption from fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Agostino Scocchera's appeal against INPS, declaring the contested sentence void regarding civil sanctions. While the court rejected most arguments concerning contribution obligations and prescription periods, it accepted the ninth ground based on a recent Constitutional Court decision. Consequently, the court ordered the INPS to exempt the engineer from paying civil fines for the 2005 period, compensating litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 111 Cost.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality applies to pending disputes, exempting engineers and architects from civil sanctions for late registration in the separate management when simultaneously enrolled in another mandatory pension scheme.

Parole chiave

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separate management registration civil sanctions exemption Constitutional Court unconstitutionality INPS contribution obligations prescription period validity diritti di previdenza professionale contributi previdenziali istituto di previdenza iscritto

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv.
Art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
Agostino Scocchera volta a dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l.
Art. 1, l. n. 133/2001
509/1994, dell’art. 1, l. n. 133/2001, dell’art.
Art. 2229 c.c.
133/2001, dell’art. 2229 c.c. e degli artt.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
art. 2229 c.c
133/2001, dell’art. 2229 c.c.
artt. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. n. 28652 del 2024
Corte Cost. n. 55 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22879-2018 proposto da: SCOCCHERA AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.22879/2018 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 281/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 811/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.4.2018, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ing.

Agostino Scocchera volta a dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria e la conseguente insussistenza di alcun debito contributivo per l’anno 2005; che avverso tale pronuncia l’ing. Agostino Scocchera ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, successivamente illustrati con memorie; che l’INPS ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria; che il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del nono motivo; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 101, comma 2°, Cost., dell’art. 2, l. n. 6/1981, dell’art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996, dell’art. 2, l. n. 509/1994, dell’art. 1, l. n. 133/2001, dell’art. 2229 c.c. e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che, con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 3, l. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; che, con il nono motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art. 116, l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che le sanzioni andassero parametrate con riguardo alla fattispecie dell’evasione (e non dell’omissione) contributiva; che le censure contenute dal primo al settimo motivo sono manifestamente infondate, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio univer salistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022); che, essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, non pare davvero il caso di immorare oltre; che, quanto all’ottavo motivo, va premesso che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 e succ. conf.); che, essendo incontroverso che il termine per il pagamento dei contributi in questione scadesse il 16.6.2006, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che, alla data del 16.6.2011, allorché l’odierno ricorrente ricevette la raccomandata recante la richiesta di pagamento inoltratagli dall’INPS, nessuna prescrizione si fosse compiuta; che nessun rilievo può attribuirsi al diverso assunto sostenuto a pag. 65 del ricorso, secondo cui la nota raccomandata dianzi cit. sarebbe stata ricevuta in data 21.6.2011, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel rigoroso significato indicato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf.; che, con riguardo al nono motivo, va preliminarmente rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., nella parte in cui non prevede “che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”; che, applicandosi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti e controvertendosi in specie in materia di sanzioni su contributi dovuti nell’anno 2005, la censura in esame va accolta, dovendo ritenersi che gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA siccome contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS, ai sensi dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., debbano essere esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma (Cass. n. 28652 del 2024); che la sentenza impugnata va pertanto cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando non dovute le sanzioni pretese dall’INPS in relazione ai contributi per cui è causa; che, avuto riguardo alla complessità della questione, il cui assetto è stato definito solo in esito ai citati interventi della Corte costituzionale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P. Q. M. La Corte accoglie per quanto di ragione il nono motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,