Cassation court partially allows appeal against INPS fines for architects, citing Constitutional Court ruling on mandatory INPS registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal filed by the heir of an architect against INPS fines for unpaid contributions. The lower court had upheld the obligation to join the separate management, but the Supreme Court relied on a recent Constitutional Court decision declaring specific penalty clauses unconstitutional. Consequently, the contested sentence was annulled regarding the fines, while other arguments were rejected due to lack of prescription issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 2, comma 26, l. n. 335/1995: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of penalty provisions for architects simultaneously registered in mandatory INPS and other funds exempts them from civil sanctions for prior non-registration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22871-2018 proposto da: DI PIETRO ROBERTA nella qualità di erede di PIERLUIGI NATALUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;
Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.22871/2018 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 303/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 170/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.4.2018, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’arch.
Pierluigi Natalucci avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi e relative sanzioni per l’anno 2008, ritenendo l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era stato iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia Roberta Di Pietro, n.q. di erede dell’arch. Pierluigi Natalucci, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, successivamente illustrati con memorie; che l’INPS ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria; che il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del nono motivo; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di censura, la ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 101, comma 2°, Cost., dell’art. 2, l. n. 6/1981, dell’art. 2,commi 25 e 26, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996, dell’art. 2, l. n. 509/1994, dell’art. 1, l. n. 133/2001, dell’art. 2229 c.c. e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che, con l’ottavo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 3, l. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; che, con il nono motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art. 116, l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che le sanzioni andassero parametrate con riguardo alla fattispecie dell’evasione (e non dell’omissione) contributiva; che le censure contenute dal primo al settimo motivo sono manifestamente infondate, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022); che, essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, non pare davvero il caso di immorare oltre; che, quanto all’ottavo motivo, va premesso che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 e succ. conf.); che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, assumono necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n.241/1997, secondo il quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (così Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.); che, dovendo pertanto aversi riguardo alla previsione del d.P.C.M. 4.6.2009, che ha previsto il differimento al 6.7.2009 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2008, ed avendo i giudici territoriali accertato che in data 1.7.2014 il dante causa dell’odierna ricorrente ricevette la nota INPS del 17.6.2014, recante richiesta di pagamento dei contributi in questione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), deve necessariamente escludersi che i contributi per cui è causa si fossero prescritti, avendo l’INPS interrotto la prescrizione entro il quinquennio dalla data prevista per il pagamento; che, così corretta la motivazione della sentenza impugnata, il motivo in esame risulta infondato; che, con riguardo al nono motivo, va preliminarmente rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., nella parte in cui non prevede “che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”; che, applicandosi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti e controvertendosi in specie in materia di sanzioni su contributi dovuti nell’anno 2008, la censura in esame va accolta, dovendo ritenersi che gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA siccome contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS, ai sensi dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., debbano essere esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma (Cass. n. 28652 del 2024); che la sentenza impugnata va pertanto cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando non dovute le sanzioni pretese dall’INPS in relazione ai contributi per cui è causa; che, avuto riguardo alla complessità della questione, il cui assetto è stato definito solo in esito ai citati interventi della Corte costituzionale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;
P. Q. M. La Corte accoglie per quanto di ragione il nono motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo n