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Ordinanza — n. 34905/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for false application of law regarding pilot license maintenance activities. The court found the lower court failed to verify if work was exclusively for license preservation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34905/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Milan Court of Appeal's decision, which had upheld the INPS's rejection of Tarquini Stefano's claim regarding his pilot license decadalence. The INPS argued the lower court incorrectly applied laws concerning the 'neutral period' for pilots, while Tarquini contended the activity was not solely for license maintenance. The court ruled that the lower court failed to properly ascertain whether the work at the new airline was exclusively aimed at preserving previous flight licenses, constituting a false application of law.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 5 d.l. n. 86/88; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The court must verify if pilot work is exclusively for license maintenance; failure to ascertain this fact constitutes false application of law.

Parole chiave

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pilot license maintenance neutral period definition false application of law INPS decadalence flight certificate preservation indennizzo per rumore aeroportuale tassa di licenza compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 4 and comma 5 of D.L. n. 86/88
Il tribunale aveva ritenuto fondato il ricorso, sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del DL n.
Art. 1 bis comma 1 and 1 ter of D.L. n. 247/04
Art. 2033 c.c.
291/04, vigenti ratione temporise con l’art. 2033 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 first comma n. 3 c.p.c.
2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 2033 c.c
291/04, vigenti ratione temporise con l’art. 2033 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3116/21
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5441-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro TARQUINI STEFANO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC degli avvocati ANNIBALE MASSIMO VALSECCHI, RICCARDO GARAVAGLIA, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1580/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 889/2017;

Oggetto Previdenza altro R.G.N.5441/2019 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 10.12.18 n. 1580, la Corte d’appello di Milano, rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto il ricorso di Tarquini Stefano nei confronti dell’Inps, volto a far dichiarareillegittima la decadenza dalla prestazione Cigs – per il periodo dal 1.10.10 al 30.9.11 – ed illegittimo, quindi, il provvedimento Inps del 20.3.15 di recupero delle somme, a quel titolo erogate, per € 70.572,49, nonché a far accertare l’obbligo dell’Istituto al pagamento della prestazione di integrazione salariale, comprensiva sia della quota Cigs che della quota di integrazione del fondo speciale del trasporto aereo, per il periodo 10.10.14 –27.5.15.

Il tribunale aveva ritenuto fondato il ricorso, sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del DL n. 86/88, in relazione a quanto previsto nella circolare Inps n. 73/08, ove si prevede che a salvaguardia del brevetto di volo, i piloti sono tenuti a svolgere un minimo di voli e in tali casi, tale attività non comporta la decadenza dalla prestazione e non vi è obbligo di preventiva comunicazione. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Istituto previdenziale ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Tarquini Stefano resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 comma 4 e comma 5 del DL n. 86/88, convertito in legge n. 160/88, in combinato disposto con gli artt. 1 bis, comma 1 e 1 ter del DL n. 247/04, convertito con modificazioni in legge n. 291/04, vigenti ratione temporise con l’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nella fattispecie non fosse applicabile l’Istituto della decadenza sanzionatoria di cui all’art. 8 comma 5 del DL n. 86/88 (indicato in rubrica), nonostante il lavoratore non avesse adempiuto all’onere di comunicare preventivamente la sua rioccupazione all’estero, con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con decorrenza 14.6.2011, con la Air Mauritius.

Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis: “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.” La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23).

Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15). Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo.

Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo. Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11.

L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 e chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito:

a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia.

Ciò premesso, deve quindi innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica della corretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Nella specie, risulta accertato dalla Corte di appello che il Tarquini ha dato comunicazione all’Inps della assunzione presso la Air Mauritius in data 1.10.11 al termine del periodo di addestramento svolto dal 14.6.11 al 30.9.11 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); pertanto, ciò che dovrà accertare la Corte di appello è se il periodo di addestramento era esclusivamente finalizzato al mantenimento dei brevetti di volo ovvero era solo una fase, all’interno del patto di prova, prevista negozialmente, volta alla stipula di un nuovo contratto di lavoro.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diMilano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del pr