Court dismisses INPS prescription defense by ruling tax payment deadlines extend beyond the statutory limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the INPS's argument that the statute of limitations for unpaid social security contributions had expired. The court held that the limitation period runs from the date the payment deadline expires, which was extended by government decrees to August 2013 and 2014. Consequently, payments made in 2018 and 2019 were timely and interrupted the limitation period, invalidating the INPS's claim of prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 18 comma 4 d.lgs. n. 241/1997: The statute of limitations for social security contributions begins to run only after the expiration of the legally prescribed payment deadline, which may be extended by regulatory decrees without increasing the limitation period itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13959-2022 proposto da: GENIOLA ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -resistenti con mandato - Oggetto Contributi prescrizione R.G.N.13959/2022 Cron.
Rep. Ud.31/10/2024 CC avverso la sentenza n. 607/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 286/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RITENUTO CHE 1. Angela Geniola, ingegnere iscritta all’albo e docente di ruolo presso il Ministero dell’Istruzione, chiede la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila che in accoglimento del ricorso proposto dall’Inps, ha ritenuto infondata l’opposizione da lei proposta avverso l’avviso di addebito n. 3322090002649914 relativo a contributi per l’anno 2012 ed ha, del pari, ritenuto sussistente l’obbligo per la ricorrente di iscriversi alla gestione separata dell’INPS per gli anni 2012 e 2013.
2. La Corte di appello ha ritenuto che la pretesa dell’Istituto non fosse prescritta atteso che il termine decorre dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Pertanto, con riguardo all’anno 2012, il termine, già prorogato con il D.P.C.M. 13.6.2013 all’8 luglio 2013, decorreva tuttavia dal 20 agosto 2013 termine entro il quale, per effetto del d.l. 2.3.2012 n. 16 convertito in legge 26.4.2012 n. 44, potevano essere effettuati gli adempimenti fiscali scadenti tra l’1 e il 20 agosto di ogni anno. Conseguentemente, alla data della richiesta del 12.7.2018 ricevuta il 31.7.2018, il termine non era ancora decorso. 2.1. Analogamente con riguardo all’anno 2013, il termine di pagamento già prorogato al 7.7.2014 con il D.P.C.M. 13.6.2014, comunque iniziava a decorrere dal 20 agosto e dunque la richiesta di pagamento del 21.6.2019 pervenuta il 15.7.2019 lo aveva tempestivamente interrotto.
3. La cassazione della sentenza è chiesta da Angela Geniola che la impugna con tempestivo ricorso affidato a due motivi. L’INPS, pur ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non ha opposto difese limitandosi a depositare procura. RITENUTO CHE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 18 comma 4 d.lgs. n. 241 del 1997 in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995. Inoltre, la ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 37 comma 13 bis del d.l. n. 223 del 2006 introdotto con l’art. 3 quater del d.l. n. 16 del 2012. 4.1.
Ad avviso della ricorrente la Corte di merito, nel ritenere che non fosse maturato per gli anni 2012 e 2013 il termine di prescrizione, avrebbe applicato disposizioni non pertinenti rispetto alla fattispecie esaminata. Sottolinea infatti che la prescrizione non può decorrere dal termine del 20 agosto di ciascuno degli anni in considerazione, entro il quale è ancora possibile procedere al pagamento, seppur con un aggravio, dei contributi atteso che la proroga del termine per l’adempimento è solo quella prevista dai citati D.P.C.M. con la conseguenza che è da quelle scadenze che decorre la prescrizione (rispettivamente all’8.7.2013 ed al 7.7.2014) e dunque all’atto della richiesta (rispettivamente il 31.7.2018 e il 15.7.2019) il quinquennio era decorso. 5.Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia su questione ritualmente riproposta ex art. 345 e 346 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza. 5.1.
Deduce infatti che in appello, in via gradata, erano state riproposte tutte le altre richieste, già formulate in primo grado e ritenute assorbite, relative alla inapplicabilità delle sanzioni.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restando assorbito l’esame del secondo. 6.1. In tema di contributi a percentuale -con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito - la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo (cfr.
Cass. n. 4329 del 2019, n. 27950 del 2018 e tra le tante più recentemente Cass. n.1557 del 2020, n. 4898 del 2022, n 5578 del 2022 e n. 25615 del 2023). 6.2. Tanto si è ricavato dall’art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 6.3. In particolare, viene in rilievo il d.lgs. n. 241 del 1997 che, all’ art. 18 comma 4 ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 6.4.
Ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui ai D.P.C.M. 13 giugno 2013 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2012 e 13.6.2014 per l’anno 2013 (arg. ex Cass. n. 10273 del 2021 con riguardo al 2009 e così in altre sentenze successive conformi). 6.5. Si è sottolineato, condivisibilmente, che l’art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 241 del 1997 devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione (così Cass. n. 32685 del 2022). 6.6.
Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 citato e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr. Cass. n. 32685 del 2022 cit. ai punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati). 6.7. In quella sentenza la Corte ha, anche, delimitato il perimetro di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (cfr.
Cass. ult. Cit. punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.n.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.;
Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).
7. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza della Corte di appello di L’Aquila deve essere cassata e rinviata alla medesima Corte che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi su richiamati. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazi