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Ordinanza — n. 34896/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against NASpI judgment because external res judicata effect of unopposed injunction is voided by appellate reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34896/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a first-instance judgment granting NASpI benefits, overturning the lower court's dismissal. Although the INPS argued that an unopposed default judgment had acquired res judicata status, the Court held that the external effect of res judicata under Article 336, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure is voided if the underlying judgment is subsequently reformed on appeal. Consequently, the appellate court must examine the appeal to determine if the benefit amount should be adjusted, which would invalidate the enforceable effects of the unopposed default judgment.

Regesto Legislator

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Art. 336, co.2 c.p.c.; The external effect of res judicata on a default judgment is voided if the underlying judgment is reformed on appeal, thereby allowing the appeal to proceed and potentially invalidating the enforceability of the unopposed default judgment.

Parole chiave

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external effect of res judicata default judgment enforceability appellate reform voiding effect NASpI benefit entitlement unopposed default judgment impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 336, co.2 c.p.c.
Art. 2, co.1 and 12 of Law No. 92/12

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13492/14
Cass. 12364/03
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34465-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro ALARIO FILIPPO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO PAGANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 57/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Naspi R.G.N.34465/2019 Cron. Rep. Ud.14/11/2024 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Alario Filippo nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione NASpI Rilevava la Corte d’appello che a seguito della sentenza di primo grado era stato chiesto e ottenuto dal lavoratore decreto ingiuntivo per l’importo oggetto di NASpI riconosciuta dalla sentenza di primo grado. Il decreto ingiuntivo non era stato opposto dall’Inps.

Secondo la Corte d’appello, esso aveva acquisito efficacia di giudicato e precludeva l’esame delle questioni sottese ai motivi d’appello dell’Inps. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Alario Filippo resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.336, co.2 c.p.c. in relazione anche all’art.2, co.1 e 12. l. n.92/12.

La Corte aveva ritenuto precluso l’appello non considerando l’art.336, co.2 c.p.c., in base al quale l’eventuale riforma della sentenza di primo grado caduca l’efficacia del decreto ingiuntivo nonostante il suo passaggioin giudicato. Il ricorso è fondato. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto all’odierno controricorrente l’indennità NASpI dal 20.5.2014 all’8.2.2015. Egli otteneva poi un decreto ingiuntivo in vista della condanna al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza. Questa Corte (Cass13492/14) ha affermato che l’effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art.336, co.2 c.p.c. opera anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo siastato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.

Applicando tale principio al caso di specie, ne viene che l’appello dell’Inps andava esaminato e non poteva sottostare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. Invero, l’eventuale accoglimento dell’appello dell’Inps che avesse inciso sulla sussistenza e sulla misura del trattamento NASpI avrebbe travolto il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e i relativi effetti esecutivi. Va solo aggiunto che l’effetto espansivo esterno dell’art.336, co.2 c.p.c. opera quand’anche sia caduto il giudicato sul provvedimento dipendente, ovvero il decreto ingiuntivo non opposto (Cass.12364/03).

Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, per i