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Ordinanza — n. 34894/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling unemployment benefits end after 6 months of new work regardless of income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34894/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied the recovery of unemployment benefits. The INPS argued that any new employment contract exceeding six months automatically terminates the unemployment status, independent of the income threshold. The court agreed, holding that the statutory requirement of a work contract longer than six months is the sole condition for losing unemployment benefits, rendering the income limit irrelevant in this context.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 14 e 15 l. n. 92/12; Art. 4, lett. a) d.lgs. n. 181/00: The unemployment benefit entitlement ceases upon the conclusion of a new subordinate employment contract exceeding six months, irrespective of the annual income threshold.

Parole chiave

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ASpI unemployment benefits six months employment rule income threshold irrelevance INPS recovery claim subordinate contract duration indennità di disoccupazione dell'assicurato disoccupazione femminile ricalcolo delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 14 e 15 l. n. 92/12
Art. 4, lett. a) d.lgs. n. 181/00
Art. 12 disp. prel. al c.c.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 27506/19 di questa Corte
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1098-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente - contro MARTINI PAOLA MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEL NEVO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 291/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 408/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Indennità disoccupazione ASpI R.G.N.1098/2019 Cron. Rep. Ud.14/11/2024 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da Martini Paola Maria nei confronti dell’Inps tesa ad accertare che l’Istituto non aveva diritto a ripetere le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione (Assicurazione Sociale per l’Impiego), nonostante ella avesse in seguito lavorato per un periodo superiore a 6 mesi. Riteneva la Corte che lo stato di disoccupazione presente al tempo della corresponsione dell’indennità non fosse poi cessato, poiché il nuovo rapporto di lavoro subordinato aveva prodotto un reddito annuo inferiore al limite minimo necessario per la relativa imposizione fiscale.

Ai sensi dell’art.4, lett.

a) d.lgs. n.181/00, in caso di mancato superamento del limite annuale di reddito, secondo la Corte non viene meno lo stato di disoccupazione, quand’anche il rapporto di lavoro abbia avuto durata maggiore di 6 mesi. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Martini Paola Maria resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.15 e 24-bis l. n.92/12 e dell’art.4, lett.

a) e d) d.lgs. n.181/00 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che in caso di nuovo contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi viene sempre meno lo stato di disoccupazione, a prescindere dal limite reddituale, il quale rileverebbe solo nel rispetto della durata semestrale del contratto di lavoro. Con la memoria illustrativa l’Inps aggiunge l’ulteriore argomentazione per cui l’art.4 d.lgs. n.181/00 sarebbe irrilevante ai fini della disciplina della ASpI, poiché non richiamato dall’art.2, co.14 e 15 l. n.92/12.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente,secondo cui mancherebbe il requisito di autosufficienza, non avendo l’Inps trascritto in ricorso l’atto presupposto, ovvero il suo provvedimento di richiesta di ripetizione delle somme erogate. Vero è che la richiesta di ripetizione non è un atto su cui si basa il ricorso poiché, per un verso, il giudizio di merito nasce dalla domanda di accertamento negativo svolto dalla lavoratrice e non da una domanda di ripetizione dell’Inps; per altro verso, la sentenza d’appello ha accertato in fatto che tale richiesta di ripetizione era stata avanzata dall’Inps, e il ricorso di legittimità non aveva necessità di rimettere in discussione tale accertamento.

Tanto premesso, il motivo è fondato. In fatto è pacifico che la lavoratrice fu assunta senza regolare contratto per un periodo superiore a 6 mesi, percependo per l’intero periodo un importo retributivo inferiore al limite annuale fissato per l’obbligo di imposizione fiscale del reddito da lavoro. La Corte d’appallo ha ritenuto che non fosse venuto meno lo stato di disoccupazione fondando il proprio convincimento sull’art.4, lett.

a) d.lgs. n.181/00, norma ritenuta rilevante sul piano del rapporto previdenziale. Si ritiene di dover dissentire da tale conclusione. La prestazione erogata dall’Inps rientrava nell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), disciplinata dall’art.2, co.14 e 15 l. n.92/12, in base al quale: “ Va in conclusione affermato il principio per cui, nella vigenza del trattamento ASpI, qualsiasi nuova occupazione derivante da contratto di lavoro subordinato, ove superiore a 6 mesi, determina il venir meno della prestazione per mancanza del requisito di disoccupazione, a prescindere dal reddito percepito.È appena il caso di aggiungere che detta conclusione non è contraddetta dalla sentenza n.27506/19 di questa Corte, poiché in quel caso non era in questione i l trattamento di ASpI e quindi il portato dell’art.2, co.14 e 15 l. n.92/12, essendo l’indennità di disoccupazione ancora attratta al regime precedente l’entrata in vigore della l. n.92/12.

La sentenza impugnata va dunque cassata, avendo ritenuto dovuto il trattamento previdenziale sulla base del requisito reddituale, senza considerare l’unico dato invece rilevante, ovvero la presenza di un rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il