Cassation court dismisses INPS appeal, ruling failure to report pre-existing work triggers unemployment benefit disqualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted unemployment benefits to a worker engaged in prior self-employment. The INPS argued the worker failed to report existing activities within one month of applying for benefits, yet the court held that the statutory language regarding the 'start' of work applies regardless of whether the activity was ongoing at the time of the claim. Consequently, the court confirmed that the worker's failure to notify the INPS of their pre-existing self-employment constituted a ground for disqualification from the ASpI benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 17 and 40 of Law No. 92/12; The failure to report the commencement of self-employment activities, even if such activities were already in progress at the time of the unemployment benefit application, constitutes a statutory ground for disqualification from the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 893-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro COLOMBARI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 360/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 519/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Indennità disoccupazione ASpI R.G.N.893/2019 Cron. Rep. Ud.14/11/2024 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da Colombari Giancarlo nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego). Riteneva la Corte che non potesse applicarsi la decadenza di cui all’art.2, co.40 l. n.92/12 invocata dall’Inps, in quanto essa è riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento dell’indennità, laddove Colombari percepiva da anni un reddito da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui l’Inps era a conoscenza, essendo quegli iscritto alla Gestione separata.
Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. Colombari Giancarlo resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.17 e 40 l. n.92/12 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che la comunicazione all’Inps vada fatta anche nel caso di attività già in essere al tempo della domanda amministrativa di ASpI. Il ricorso è fondato.
Dispone l’art.2, co.17 l. n.92/12: “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.” Il comma 40 dello stesso art.2 dispone poi che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) … b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17”.
Nel caso di specie è pacifico che la comunicazione dell’attività lavorativa svolta fu inviata all’Inps oltre il termine di un mese decorrente dalla domanda amministrativa di prestazione ASpI; si trattava di attività lavorativa pregressa, svolta già da varianni. Questa Corte, con riguardo alla decadenza dalla NASpI, prevista dall’art.11 d.lgs. n.22/95, ha avuto modo di affermare che la comunicazione all’Inps va inoltrata a pena di decadenza anche nel caso di attività già in atto al momento della domanda amministrativa (Cass.22921/24, Cass.1053/24, Cass.846/24).
Tale conclusione va confermata riguardo al trattamento di disoccupazione ASpI, stante il tenore letterale dell’art.2, co.17 e 40 l. n.92/12, omologo a quello degli artt.10 e 11 d.lgs. n.22/15. In particolare, l’art.2, co.17 l. n.92/12 parla di “svolgimento” di attività lavorativa, mentre l’art.10 d.lgs. n.22/15 parla di lavoratore che “intraprenda” l’attività lavorativa. Sia per il caso di trattamento ASpI che per il caso di trattamento NASpI, la decadenza è comminata rispettivamente dagli artt.2, co.40 l. n.92/12 e 11 d.lgs. n.22/15 nel caso di mancata comunicazione dell’“inizio” dell’attività lavorativa.Stante il tenore letterale, sovrapponibile , delle disposizioni normative dettate in tema di decadenza per i due trattamenti (ASpI e NASpI),va ribadito che, ai fini dell’onere di comunicazione, rileva il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, senza che il legislatore abbia limitato espressamente l’onere al caso di attività lavorativa successiva allo stato di disoccupazione.
Quanto poi al fatto per cui l’Inps già era a conoscenza dell’attività svolta essendo il lavoratore iscritto alla Gestione separata per detta attività, va precisato che trattasi di circostanza irrilevante: la decadenza è comminata in relazione alla mancata comunicazione, a prescindere dalla conoscenza di fatto che, dell’attività lavorativa, l’Inps abbia eventualmente aliunde. Si tratta di un preciso adempimento imposto a carico del lavoratore cui si correla la sanzione della decadenza, ai quali fini resta ininfluente l’eventuale conoscenza acquisita in altro modo dall’Inps, conoscenza cui il legislatore non ha dato rilevanza normativa (v. già Cass.12386/99 sul tema della decadenza connessa alla mancata comunicazione ai fini del trattamento di integrazione salariale).
Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto de