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Ordinanza — n. 34891/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling NASpI inactivity applies only to autonomous work, not board roles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34891/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted NASpI benefits to a company administrator. The applicant had not reported his role as sole administrator, but the court found this was not an autonomous work activity requiring communication. The court clarified that the statutory inactivity rule applies only to self-employment, not to corporate board positions lacking labor coordination.

Regesto Legislator

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Art. 11, lett. c), D.Lgs. n. 22/2015; Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015: The inactivity rule for NASpI benefits applies solely to autonomous work or sole proprietorship, excluding corporate board roles which do not constitute labor coordination.

Parole chiave

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NASpI inactivity rule autonomous work definition corporate board roles social security benefits labor coordination requirement soppressione di prestazioni d'invalidità estinzione delle prestazioni assicurative nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 11, lett. c), D.Lgs. n. 22/2015
846 del 2024 , « In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett.
Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015
Art. 12 prel.cod.civ.
Art. 409 nr. 3 cod.proc.civ.
Art. 2094 cod.civ.
né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod.civ., salvo diverso accertamento del giudice di merito; - non è decisiva la previsione di cui all’art.
Art. 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. nr. 917/1986
2094 cod.civ., salvo diverso accertamento del giudice di merito; - non è decisiva la previsione di cui all’art. 50, comma 1°, lett.
art. 2094 cod.civ
né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod.civ., salvo diverso accertamento del giudice di merito; - non è decisiva la previsione di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 846/2024
Cass. nn. 11543/2024
Cass. n. 22800/2024
Cass. n. 22924/2024
Cass. n. 6933/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16254-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; -ricorrente - contro MARGIOTTA TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA BALESTRO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1594/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 777/2021; Oggetto NASpI Decadenza R.G.N.16254/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda dell’odierno controricorrente volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall'INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato, nei trenta giorni dalla data della domanda,la carica di amministratore unico di società nonché il reddito da essa presuntivamente derivante;

2. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Ha resistito con controricorso la parte privata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. La trattazione del ricorso, originariamente fissata all’adunanza camerale del 15 novembre 2023, in prossimità della quale il PG depositata conclusioni scritte, è stat a poi rinviata alla data odierna. CONSIDERATO CHE:

5. Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 3, 10, comma 1, e 11, lett.

b) e c), D.Lgs. nr. 22 del 20 15, con riferimento all' art. 12 prel.cod.civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l’operatività della decadenza dal diritto alla N AS p I postula l’omessa comunicazione di un’attività che «sia iniziata» in costanza del trattamento di disoccupazione mentre non oper a nel caso di attività «preesistente»alla domanda di prestazione, come nel caso concreto.

6. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta.

7. In punto di fatto, deve ritenersi incontroverso che il controricorrente abbiarivestito la carica di amministratore unico di s.r.l., senza che la stessa si sia realizzata in forma di attività autonoma o parasubordinata (v.pag. 4 sentenza impugnata ) e senza produzione di reddito.

8. Ciò postoin fatto, secondo il recente insegnamento della Corte, espresso nella pronuncia nr. 846 del 2024 , « In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa». Hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 11543, 22800 e 22924 del 2024.

9. Tuttavia, a chiarimento dell’indicata regola di diritto, Cass. nr.6933 del 2024 ha osservato che « non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione […] l'omessa comunicazione dell'incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione […]» 10. Ciò in quanto:-l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 nr. 3 cod.proc.civ. né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod.civ., salvo diverso accertamento del giudice di merito; - non è decisiva la previsione di cui all’art. 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. nr. 917 del 1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica», atteso che la previsione dell’art. 10, comma 1°, d.lgs. nr. 22del 2015, ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una « attività lavorativa autonoma o di impresa individuale»(oltre che al reddito da essa derivabile).

11. Gli esposti principi, cui va data continuitàin questa sede, fondano il rigetto del ricorso, in ragione del concreto atteggiarsi della fattispecie concreta, non sussistendo, in capo all’amministratore, l’onere della comunicazione. N egli anzidetti termini va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata.

12. Le deduzioni formulate in memoria dall’Inps non offrono, invero, elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati.

13. Le spese vanno, invece, compensa te , poiché r ecenti sono gli interventi chiarificatori della Corte.14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r