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Ordinanza — n. 34812/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34812/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34812/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10226-2022 proposto da: PACILEO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato LUCA GARRAMONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA PAOLA GENTILI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3392/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1029/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34812/2024 — snciv · Corte di Cassazione: RITENUTO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Giancarlo Pacileo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 2935 c.c., 18 d.lgs. n.241/97, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per avere la Corte fatto decorrere la prescrizione dal termine fissato per il pagamento del saldo, quando invece , almeno per le due somme pagate con i due acconti sul 2005, la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di pagamento degli acconti.Con il secondo motivo di ricorso, Giancarlo Pacileo deduce violazione dell’art.116, co.8 l. n.388/00, degli artt.1362 e 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente l’ipotesi di evasione contributiva.

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione di un contributo contributi di previdenza professionale categoria contributiva suddivisione della previdenza professionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10226-2022 proposto da: PACILEO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato LUCA GARRAMONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA PAOLA GENTILI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3392/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1029/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata ingegneri R.G.N.10226/2022 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC RITENUTO CHE: Con ordinanza n.2371/20, questa Corte cassava con rinvio sentenza della Corte d’appello di Roma resa tra l’ing. Giancarlo Pacileo e l’Inps avente ad oggetto la pretesa di contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2005 alla Gestione separata, in dipendenza dell ’attività di libero professionista svolta, e non potendo egli essere iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa. L’ordinanza n.2371/20 stabiliva l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005.

A conclusione del giudizio di rinvio, la Corte d’appello rigettava l’eccezione di prescrizione avanzata dal professionista, ritenendo che il dies a quo decorresse dal termine fissato per il pagamento del saldo degli oneri contributivi relativi al 2005. Confermava inoltre le sanzioni civili applicate dall’Inps a titolo di evasione contributiva. Avverso la sentenza, Giancarlo Pacileo ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Giancarlo Pacileo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 2935 c.c., 18 d.lgs. n.241/97, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per avere la Corte fatto decorrere la prescrizione dal termine fissato per il pagamento del saldo, quando invece , almeno per le due somme pagate con i due acconti sul 2005, la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di pagamento degli acconti.Con il secondo motivo di ricorso, Giancarlo Pacileo deduce violazione dell’art.116, co.8 l. n.388/00, degli artt.1362 e 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente l’ipotesi di evasione contributiva.

Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha volte affermato (Cass.27950/18) che la prescrizione decorre dal termine più avanzato fissato per il pagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per il versamento del saldo annuale, senza considerare il termine per il pagamento degli acconti. Il termine ultimo può poi essere in concreto posticipato ove sia emanato apposito d.P.C.m. di proroga, in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (v. tra le tante, Cass.10273/21, Cass.32683/22). Va qui aggiunto che i pagamenti in acconto non possono produrre il frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto di credito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad un unico termine di prescrizione, da individuarsi nel momento finale in cui scade il termine per adempiere integralmente, col pagamento del saldo, all’unitario obbligo contributivo.

Il secondo motivo è fondato nei termini seguenti. Le sanzioni civili riguardano l’anno 2005, ovvero epoca antecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98/11. La sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d.l. n.87/11, convertito, con modificazioni, nella l. n.111/11, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 l.n.6/81, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto (v. Cass.13336/24). Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005. Le spese dell’intero processo sono compensate in relazione alla sopravvenienza di C.

Cost. n.55/24. P.Q.M.