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Ordinanza — n. 34810/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34810/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34810/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7666-2022 proposto da: PARO VALTER GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO FAUSTO VENTA, FRANCESCA RAMICONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/12/2021 R.G.N. 196/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34810/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Emerge dai documenti allegati alla memoria che, in relazione all’avviso di addebito oggetto del giudizio (n.35420190002387178000), è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art.1 l. n.197/22, accolta dall’Inps.Il pagamento rateizzato risulta ancora in corso e, non potendosi dichiarare estinto il giudizio, deve quindi dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione (Cass.34822/23, Cass.5846/24). Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto l’Inps attività difensiva.

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi arretrati di contributi decisione sulla contribuzione partecipazione alle spese dell'assicurato incasso dei contributi di mantenimento finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7666-2022 proposto da: PARO VALTER GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO FAUSTO VENTA, FRANCESCA RAMICONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/12/2021 R.G.N. 196/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata ingegneri R.G.N.7666/2022 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dall’ing. Paro Valter Giuseppe avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2012 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa. Riteneva la Corte che l’obbligazione contributiva non fosse prescritta e che fosse dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia.

Avverso la sentenza, Paro Valter Giuseppe ricorre per un motivo. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a produrre procura al difensore. Parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui chiedeva l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex l. n.197/2022, con istanza accolta dall’Inps. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE: il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Emerge dai documenti allegati alla memoria che, in relazione all’avviso di addebito oggetto del giudizio (n.35420190002387178000), è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art.1 l. n.197/22, accolta dall’Inps.Il pagamento rateizzato risulta ancora in corso e, non potendosi dichiarare estinto il giudizio, deve quindi dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione (Cass.34822/23, Cass.5846/24). Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto l’Inps attività difensiva.

Non è dovuto il doppi