Cassation court quashes appeal judgment for failure to prove timely payment of contributions before applying uncertain law rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Perugia Court of Appeal's decision regarding unpaid social security contributions and civil penalties. While the lower court applied a specific legal provision due to normative uncertainty, the Cassation Court found it failed to verify whether the debtor had paid the owed amounts within the statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the specific legal rule requiring such proof was not properly applied, necessitating a remand for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, co. 8 lett. b), Art. 116, co. 10 l. n. 388/00: The application of the rule allowing tax authorities to claim contributions under uncertain law conditions requires a prior judicial finding that the debtor failed to pay the due amounts within the fixed deadlines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21490-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti- contro BALDASSARRI GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 263/2019;
Oggetto Gestione separata ingegneri R.G.N.21490/2021 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Perugia rigettava in parte qua le domande proposte dall’ing. Gianni Baldassarri volte da un lato ad ottenere la ripetizione degli importi pagati e, dall’altro, a chiedere l’accertamento di non debenza delle ulteriori somme pretese dall’Inps per contributi e sanzioni civili relativamente agli anni 2006, 2010, 2011 in favore della Gestione separata stante l’attività di libero professionista svolta in modo abituale, e non potendo egli essere iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa.
Riteneva la Corte che il debito sussistesse per gli anni 2006 e 2010, mentre fosse prescritto per l’anni 2011. Quanto alle sanzioni civili, escludeva la ricorrenza dell’evasione contributiva, ed applicava l’art.116, co.10 l. n.388/00 atteso l’incerto quadro normativo vigente all’epoca del mancato pagamento. Avverso la sentenza l’Inps,in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Gianni Baldassarri resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In vista dell’udienza pubblica, il controricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa e l’ufficio della Procura Generale depositava nota scritta in cui concludeva peril rigetto del ricorso.La causa veniva poi rinviata a nuovo ruolo e assegnata odierna udienza camerale All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.116, co.8 lett.b), l. n.388/00 e falsa applicazione dell’art.116, co.10 l. n.388/00.
La Corte avrebbe errato nel non ritenere integrata l’ipotesi di evasione contributiva di ricorso. Inoltre, non poteva applicarsi il comma 10 dell’art.116 l. n.388/00 poiché non era stata pagata la somma dovuta a titolo di contributi. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata da parte controricorrente. Dal ricorso infatti emerge, anche mediante il richiamo alla sentenza impugnata, quale sia stato l’iter processuale: in particolare, quale fosse la domanda originaria di Baldassarri, quale sia stato l’esito della pronuncia di primo grado e quale l’esito della sentenza d’appello.
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei termini che seguono. La Corte ha applicato l’art.116, co.10 l. n.388/00, e con ciò non ha compiuto alcun accertamento sulla ricorrenza dei presupposti di evasione o omissione contributiva; questo perché la fattispecie del comma 10, come ricordato da questa Corte (Cass.17970/22), non trova rilievo all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva (ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla volontà dell'obbligato, della omessa dichiarazione oregistrazione diretta agli enti preposti).Ciò precisato, la Corte ha applicato l’art.116, co.10 l. n.388/00 basandosi sulla situazione di incertezza normativa, ma non ha compiuto l’ulteriore accertamento richiesto dalla norma, ovvero che, per gli anni 2006 e 2010, il controricorrente abbia pag ato l’importo dei contributi “nel termine fissato dagli enti impositori”, (v.
Cass.3799/19, Cass.17970/22). Risulta quindi violato il disposto normativo, in mancanza dell’accertamento chiesto dalla fattispecie legale. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte