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Ordinanza — n. 34802/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on contributory evasion, ruling prior judgment establishing occasional activity bars current debt claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34802/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance judgment regarding a social security debt claim against an engineer. The lower court had incorrectly treated the professional activity as habitual despite a prior final ruling that established its occasional nature. The supreme court held that the earlier judgment creating res judicata on the activity's occasionality absorbed the current appeal's arguments, rendering the debt claim invalid.

Regesto Legislator

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Art. 24, co. 3 d.lgs. n. 46/99; Art. 3, co. 9 l. n. 335/95; Art. 116 l. n. 388/00: A prior final judgment establishing the occasional nature of professional activity creates res judicata that bars a subsequent social security debt claim based on habitual activity.

Parole chiave

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res judicata social security debt occasional activity habitual activity contributory evasion judicial preclusion Gestione separata contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, co. 3 d.lgs. n. 46/99
Art. 1, co. 1, lett. a) D.P.C.m. 4.6.2009
Art. 2491, co. 1, n. 8 c.c.
Art. 3, co. 9 l. n. 335/95
Art. 44, co. 2 d.l. n. 269/03
Art. 116 l. n. 388/00

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 25717/23
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16516-2021 proposto da: BARONE LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato LAURA NISSOLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MORACE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2574/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2020 R.G.N. 2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata ingegneri R.G.N.16516/2021 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Roma rigettava l’opposizione proposta dall’ing. Lorenzo Barone avverso un avviso di addebito, cui era seguita iscrizione al ruolo, emesso dall’Inps e relativoa contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2008 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta in modo abituale e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa.

Riteneva la Corte che avesse errato il primo giudice ad accogliere l’opposizione semplicemente sul rilievo per cui l’iscrizione al ruolo era illegittima essendo stato impugnato in sede giudiziale l’avviso di accertamento, ovvero l’atto presupposto dell’avviso di addebito. Il primo giudice avrebbe infatti dovuto decidere il merito dell’opposizione, e non limitarsi al profilo dell’illegittima iscrizione a ruolo. Nel merito, la Corte riteneva che la pretesa dell’Inps fosse fondata. Da un lato essa non era prescritta, in quanto il dies a quo decorreva dal 6.7.2009 in base all’art.1 D.P.C.m. 4.6.2009 e, inoltre, operava l’art.2491, co.1, n.8 c.c. non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Dall’altro lato, l’attività doveva ritenersi non occasionale, sebbene produttiva di un reddito di poco inferiore a €5000. Infine, la Corte confermava anche le sanzioni civili per l’evasione, escludendo trattarsi di semplice omissione contributiva. Avverso la sentenza, Lorenzo Barone ricorre per quattro motivi.L’Inps resiste con controricorso. In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente depositava memoria illustrativa e l’ufficio della Procura Generale depositava nota scritta in cui concludeva per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso.

La causa veniva poi rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso n.26314/17 e, in vista dell’odierna udienza camerale, parte ricorrente ha depositato nota illustrativa. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Lorenzo Barone deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99 per non avere la Corte dichiarato illegittima l’iscrizione al ruolo, essendo stato impugnato in sede giudiziale il verbale di accertamento emesso dall’Inps relativamente alla medesima pretesa.

Con il secondo motivo di ricorso, Lorenzo Barone deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.1, lett.

a) D.P.C.m. 4.6.2009, 2935 e 2491, co.1, n.8 c.c., in relazione all’art.3, co.9 l. n.335/95, per avere la Corte errato nel ritenere doloso il comportamento del ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso, Lorenzo Barone deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.44, co.2 d.l. n.269/03, 2697 e 2729 c.c. per avere la Corte ritenuto abituale l’attività professionale svolta, addossando al ricorrente l’onere della prova dell’occasionalità e comunque fondando l’abitualità su elementi indiziari non concludenti.Con il quarto motivo di ricorso, Lorenzo Barone deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 l. n.388/00 per avere la Corte ritenuto che l’omessa compilazione del quadro RR integrasse evasione contributiva.

Rilievo assorbente ha il terzo motivo di ricorso. Risulta dalla sentenza e dagli atti di causa che l’odierno ricorrente aveva impugnato in sede giudiziale l’atto presupposto dell’avviso di addebito, ovvero l’avviso di accertamento con relativa intimazione di pagamento, relativa all’anno 2008 per il medesimo importo di €1.462,53. Tale giudizio, come risulta dalla produzione documentale prodotta con la seconda memoria illustrativa depositata dal ricorrente, è stato definito da questa Corte con ordinanza n.25717/23, la quale ha confermato la pronuncia d’appello che ha escluso l’abitualità dell’attività professionale svolta per l’anno 2008.

Tale giudizio ha efficacia di giudicato nel presente, riguardando le stesse parti e avendo ad oggetto la medesima pretesa sostanziale dell’Inps, ovvero il proprio credito per contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2008 alla gestione separata. Il passaggio in giudicato di una sentenza resa sul medesimo rapporto contributivo che esclude l’abitualità dell’attività e quindi la pretesa creditoria oggetto dell’avviso di addebito qui impugnato, determina l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, dovendo anche in questa sede affermarsi la occasionalità dell’attività per l’anno 2008, come già accertato con efficacia di giudicato nel giudizio conclusosi con la predetta ordinanza di questa Corte.

I restanti motivi sono assorbiti.La sentenza va dunque cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con l’accertamento che nulla è dovuto alla gesti