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Ordinanza — n. 34704/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; INPS contribution relief claim expired before filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34704/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal extinguished after the appellant formally withdrew the request prior to the hearing. The underlying issue concerned the statute of limitations for contribution relief claims following the 1994 flood, which had already expired when the claim was filed in 2008. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the litigation was voluntarily abandoned by the party.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal results in the extinction of the proceedings, excluding the application of special rules regarding the rejection of the request.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings contribution relief statute of limitations flood damage compensation rendita di invalidità retroattiva rimborso dei contributi contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 375, second comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, first comma, cod. proc. civ.
5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1, second comma, cod. proc. civ.
5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 2.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art.
Art. 391, first comma, cod. proc. civ.
2.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343
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Testo completo

NANZA sul ricorso 21966-2019proposto da FERRERO FERDINANDO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocati ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO, ANDREA SACCUCCI, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, VIA LISBONA, 9, – ricorren te – contro ISTITUTO NAZIONALEDELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) – intimato – per la cassazione della sentenza n. 673 del 20 1 8 del la CORTE D’APPELLO DI TORINO , depositata l’8 gennaio 20 1 9 (R.G.N. 802/2017).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 6 ottobre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Ferrero Ferdinando s.n.c., società piemontese colpita dall’alluvione del 1994, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, R.G.N.21966/2019 Cron. Rep. C.C. 16/10/2024 giurisdizione Sgravi contributivi per l’alluvione del Piemonte del 1994. Decadenza. -2 - contro la sentenza n. 673 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata l’8 gennaio 2019. La Corte territoriale ha respinto il gravame della società contro la pronuncia del Tribunale di Asti, che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta decadenza, la domanda di restituzione delle somme versatea titolo di contributi.

A fondamento della decisione, i giudici del gravame hanno evidenziato che il termine del 31 luglio 2007, sancito per la presentazione delle istanze di sgravi contributivi, si applica anche a chi ha già provveduto a versare i contributi. Nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 23 dicembre 2008, allorché il termine di decadenza era già inutilmente decorso, e nessuna riapertura dei termini è stata prevista dal legislatore per coloro che sono stati danneggiati dall’alluvione piemontese. 2.–L’INPS non ha svolto attività difensiva. 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 2.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 3. – Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva, come anche la parte ricorrente ha rilevato nell’atto di rinuncia. -3 - 4.– La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez.

I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto).

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di