Cassation court allows partial appeal regarding NASpI loss of rights due to missing income disclosure by managing partner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the first ground challenging the specificity of the Inps appeal act while allowing the second ground concerning the obligation to report income. The appellant argued he was not required to report earnings as a managing partner of a limited partnership without being registered in specific Inps management systems. The court ruled that the reporting obligation under D.Lgs. 22/2015 only arises if the partner actually performed autonomous work within the company, a fact the lower court failed to verify.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, co. 1 D.Lgs. 22/2015; The obligation to report income to Inps for NASpI purposes presupposes the actual performance of autonomous work by the partner within the company, not merely the status of being a managing partner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2821-2022 proposto da: ROCCHI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO FERRI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 612/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Decadenza NASpI R.G.N.2821/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna dichiarava Daniele Rocchi decaduto dal diritto al trattamento di disoccupazione (NASpI) per non aver comunicato all’Inps il reddito avuto quale socio accomandatario di una società in accomandita semplice. Riteneva la Corte d’appello che l’atto d’appello dell’Inps fosse sufficientemente specifico. Nel merito, argomentava la sussistenza dell’obbligo di comunicazione all’Inps anche se il reddito ricevuto era inferiore al limite richiesto per la riduzione dell’importo della NASpI.
Avverso la sentenza, Daniele Rocchi ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Daniele Rocchi deduce violazione degli artt.342 e 434 c.p.c. per avere la Corte d’appello negato la genericità dell’atto d’appello, nonostante essonon formulasse alcuna specifica censura alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo di ricordo, Daniele Rocchi deduce violazione degli artt.10 e 11 d.lgs. 4 marzo 2015.
La Corte d’appello non avrebbe dovuto affermare l’obbligo di comunicazione, in quanto egli non era iscritto alla Gestione commercianti presso l’Inps, e nemmeno presso la Gestione separata; né aveva mai svolto attività lavorativa nella società di famiglia, che aveva ad oggetto la gestione di immobili. Il primo motivo è infondato. Emerge dall’atto d’appello come riportato nel motivo di ricorso–il quale si mostra autosufficiente – che l’Inps criticò la sentenza per non avere il lavoratore comunicato il reddito percepito; secondo l’Istituto, l’assicurato era tenuto alla comunicazione in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice.
In questi termini, l’atto d’appello si mostrava sufficientemente specifico, indicando gli argomenti giuridici contrastant i con le ragioni addotte dalla sentenza di primo grado. Il secondo motivo è fondato. Risulta dalla sentenza che l’odierno ricorrente era socio accomandatario di società in accomandita semplice, non iscritto alla Gestioni commercianti presso l’Inps e nemmeno alla Gestione separata. Data questa situazione fattuale, la Corte d’appello ha ritenuto l’obbligo di comunicazione all’Inps, il quale, a mente dell’art.10, co.1 d.lgs. n.22/15, sussiste ove sia intrapresa “un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Nell’esegesi di tale norma, questa Corte (Cass.22921/24) ha chiarito che l’obbligo di comunicazione presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa, mentre non rileva la tipologia di reddito prodotto fissata dalla legislazione tributaria (d.P.R. n.917/86).Nel caso di società di persone,occorre perciò che il socio presti la propria attività lavorativa per la realizzazione dell’oggetto sociale. Ora, la sentenza impugnata ha violato l’art.10, co.1 d.lgs. n.22/55 nel momento in cui ha affermato l’obbligo di comunicazione senza compiere alcun accertamento che il ricorrente, quale socio accomandatario di s.a.s, abbia effettivamente svolto attività lavorativa in seno alla società.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per i conseguenti accertamenti, nonché per le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizio