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Ordinanza — n. 34631/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses unemployment benefit appeal due to failure to allege and prove statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34631/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to allege the constitutive requirements for unemployment benefits in her original claim. Although documents were produced in the first instance, the court held that mere production does not satisfy the burden of allegation required by law. Consequently, the court ruled that the lower court's decision based on the lack of allegations remains valid and cannot be overturned by a separate challenge to the lack of proof.

Regesto Legislator

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Art. 2116, 2729 c.c.; 27 R.D.L. n.636/39; 40 l. n.153/69: An appeal is inadmissible when the applicant fails to allege the constitutive requirements of the right in the original claim, rendering a subsequent challenge to the lack of proof ineffective as the judgment stands on the unimpugned ground of non-allegation.

Parole chiave

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unemployment benefit entitlement burden of allegation inadmissible appeal dual ratio decidendi social security law onus probandi Cassazione ordinanza indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 2116 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 27 R.D.L. n. 636/39
Art. 40 l. n. 153/69

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4293/16
Cass. 21032/08
Cass. 2108/12
Cass. 9752/17
Cass. 18119/20
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35514-2019 proposto da: GRILLO LOREDANA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO MANCUSO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 560/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 2211/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto ASpI R.G.N.35514/2019 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC RILEVATO CHELa Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Grillo Loredana svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di disoccupazione (ASpI). Riteneva la Corte che Grillo Loredana non avesse allegato e quindi nemmeno provato l’esistenza dei requisiti costitutivi del diritto. Avverso la sentenza, Grillo Loredana ricorre per due motivi, illustrati con memoria. L’Inps resiste con controricorso.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con i due motivi di ricorso, Grillo Loredana deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt.2116, 2729 c.c., 27 R.D.L. n.636/39 e 40 l. n.153/69. La Corte aveva negato la prova dei requisiti costitutivi del diritto all’indennità di disoccupazione senza aver considerato che era stato prodotto in primo grado il certificato del Centro per l’Impiego e la comunicazione del licenziamento. I motivi, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione, sono inammissibili.

La sentenza è fondata su una duplice ratio decidendi: non solo l’assenza di prova, ma anche l’assenza di allegazione dei requisiti costitutivi del diritto (v. Cass.4293/16 sull’affermazione per cui l’omessa allegazione e l’omessa prova riscontrate in sentenza, costituisconouna duplicità di ragioni decisorie). Il ricorso contesta l’assenza di prova, ma nulla deduce sull’assenza di allegazione. In particolare, la ricorrente nulla argomenta sul fatto che, al di là dei documenti prodotti in primo grado, il ricorso originario allegassela sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto.

Va del resto ricordato che la mera produzione di documenti non assolve all’onere di allegazione, occorrendo che lo specifico contenuto dei documenti sia richiamato nel corpo dell’atto al fine di enuclearne la loro rilevanza (v. Cass.21032/08). Ora, non censurando il ricorso per cassazione la ratio decidendi fondata sul mancato assolvimento dell’onere allegativo, diviene inammissibile la censura incentrata sull’onere probatorio: questa, infatti, quand’anche fondata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza, che continuerebbe a reggersi sull’autonoma ratio non impugnata (Cass.2108/12, Cass.9752/17, Cass.18119/20).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €200 per esborsi, €2800 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per