Ordinanza — n. 34612/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28375/2019 R.G. proposto da Annarita Nappi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Vuolo e domiciliata elettivamente in Roma, via Taranto 18, presso l’Avv. Antonio Brancaccio; -ricorrente - contro MIUR e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti – nonché Vincenzina Citro, Romina Izzillo, Ufficio scolastico regionale per la Campania e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 417/2019 pubblicata il 16 maggio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34612/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ha dedotto, altresì, che due docenti con punteggio inferiore al suo, Romina Inzillo e Vincenzina Citro, avevano ottenuto il trasferimento presso gli ambiti che ella aveva indicato in via preferenziale. Infine, ha allegato che la P.A. non aveva rispettato il termine triennale dell’assegnazione provvisoria. Annarita Nappi ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha rigettato, con sentenza n. 417/2019.Annarita Nappi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28375/2019 R.G. proposto da Annarita Nappi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Vuolo e domiciliata elettivamente in Roma, via Taranto 18, presso l’Avv. Antonio Brancaccio; -ricorrente - contro MIUR e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti – nonché Vincenzina Citro, Romina Izzillo, Ufficio scolastico regionale per la Campania e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 417/2019 pubblicata il 16 maggio 2019.
Oggetto: preferenza IGM 2012 su docenti GAE -Presupposti Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 26/2018, ha rigettato il ricorso di Annarita Nappi nei confronti del MIUR con il quale essa aveva contestato l’esito delle procedure di mobilità poste in essere per l’a.s. 2016/2017 e chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a essere trasferita in una delle sedi indicate nell’istanza di mobilità presentata nell’ambito territoriale Campania, secondo l’ordine di preferenza.
In subordine, aveva domandato che fosse accertato il suo diritto all’assegnazione temporanea, nel medesimo ambito territoriale, di durata triennale, con ordine alla P.A. di assegnarla all’Istituto Santa Maria delle Grazie di Scafati, anche in soprannumero o, comunque, nell’ambito territoriale della Campania. Essa ha esposto di essere stata assunta con sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 in seguito al piano di assunzioni previsto dall’art. 1, comma 98, lett. C), della legge n. 107 del 2015, di avere presentato domanda di mobilità obbligatoria indicando varie sedi nell’ambito territoriale della Campania e di essere stata assegnata in via definitiva prima a Brescia e, poi, a S. Croce sull’Arno.
Ha dedotto, altresì, che due docenti con punteggio inferiore al suo, Romina Inzillo e Vincenzina Citro, avevano ottenuto il trasferimento presso gli ambiti che ella aveva indicato in via preferenziale. Infine, ha allegato che la P.A. non aveva rispettato il termine triennale dell’assegnazione provvisoria. Annarita Nappi ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha rigettato, con sentenza n. 417/2019.Annarita Nappi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana si sono difesi con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza depositata il 30 ottobre 2024 la ricorrente ha comunicato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo ottenuto il bene della vita al quale ambiva, ossia un trasferimento nella sua Provincia di residenza. Ne deriva che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. A questa pronuncia consegue la compensazione delle spese di lite (Cass., Sez. 2, n. 21757 del 29 luglio 2021). Nessuna statuizione deve essere assunta, inoltre, in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, stante il motivodella decisione(Cass., Sez. 3 , n. 20697 del 20 luglio 2021) .
P.Q.M.
La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma,