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Ordinanza — n. 34592/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the employment termination dispute proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The underlying dispute involved an employment termination where the lower court had ordered reinstatement and damages against Argo Tractors S.p.A. The court ruled that regular withdrawal and acceptance under Article 391 of the Code of Civil Procedure terminate the proceedings immediately. Consequently, the appeal was dismissed without any further substantive review of the labor law issues.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Withdrawal by the plaintiff, accepted by the defendant, extinguishes the proceedings and precludes further examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure employment termination dispute plaintiff withdrawal rinuncia a pretese di salario restituzione delle indennità di disoccupazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma primo, c.p.c.
essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 34025/2023
228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass.
Cass. n. 33175/2015
34025/2023, Cass. n. 33175/2015);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29663-2022 proposto da: ARGO TRACTORS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ZACCHINO; -ricorrente - contro REANO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO INGINO, GIOVANNI INGINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 412/2022;

Oggetto R.G.N.29663/2022 Cron. Rep. Ud.08/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. Con unico motivo di ricorso Argo Tractors s.p.a. ha impugnato la sentenza con la quale la quale la Corte di appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione che aveva confermato la illegittimità del licenziamento intimato ad Alberto Reano, la condanna della società alla indennità risarcitoria nella misura di dieci mensilità e condannato Argo Tractors s.p.a. all’indennità sostitutiva della reintegra nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto comprensiva dei benefit aziendali; la parte intimata ha depositato controricorso;

2. parte ricorrente ha depositato rinunzia che è stata accettata dalla controparte; Considerato che 1. è stato depositato atto di rinunzia al ricorso della parte ricorrente la quale risulta accettata dalla parte controricorrente;

2. essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.;

3. alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese Così deciso in Roma nell’adunan