Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal after conciliation agreement reached in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished due to the plaintiff's explicit renunciation. E.T.A.C. S.R.L. had filed an appeal against a dismissal order for Antonio Iacovella, but the parties subsequently reached a conciliation agreement in the appellate court. The court ruled that the withdrawal was valid and no further proceedings or costs were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: An appeal is extinguished if the appellant renounces it, typically following a conciliation agreement reached between the parties.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22168-2022 proposto da: E.T.A.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO IOELE; -ricorrente - contro IACOVELLA ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CRISCI, LUCIO RODOLFO CRISCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3068/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N.22168/2022 Cron. Rep. Ud.07/11/2024 CC La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo interposto da E.T.A.C. srl avverso la sentenza del tribunale di Benevento confermativa dell’ordinanza che all’esito della fase sommaria aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento di destituzione comminato a Iacovella Antonio per giusta causa e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ETAC srl con otto motivi ai quali ha resistito Iacovella Antonio con controricorso.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto depositato in questo giudizio con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito del verbale di intervenuta conciliazione della lite tra le parti in sede sindacale del 6.5.2024, con compensazione delle spese processuali . Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso ne