Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Sicilian Regional Autonomous Bodies, had not responded to the court's proposal for judgment definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22726/2020 R.G. proposto da : ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RAGONESE SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato GIULIO FALGARES che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.125/2020 depositata il 9/3/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese del giudizio di cassazione vanno compensate fra le parti giacché l’orientamento di questa Corte richiamato nella proposta si è formato in epoca successiva al deposito del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensafra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 05/12/20