Cassation court orders renewal of notification to General State Bar Office due to nullity of district office service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the renewal of the cassation appeal notification to the General State Bar Office because the initial service to the District Office was declared null. The appellant argued for the recognition of pre-role service, while the Ministry remained the respondent. The court ruled that nullity is cured by the subsequent correct notification, allowing the proceedings to continue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 12 d.P.R. n. 970/1970; The nullity of notification to the District State Bar Office is cured by subsequent notification to the General State Bar Office, preserving the validity of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 35905del 2019 proposto da: COLUCCI Elvira, rappresentata e difes a dall’avv. Rita FERA , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, al viale delle Milizie, n. 76; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (oggi Ministero dell’Istruzione e del merito), in persona del Ministro p.t.; - intimato - avverso la sentenza n.42 7 del 201 9 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22.5.2019R.G.N. 334/2018; Oggetto Nullità della notifica disposta all’Avvocatura Distrettuale Rinnovazione R.G.N.35905/2019 Cron.
Rep. Ud.18/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. RILEVATO CHE 1.La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 63 del 2018, pubblicata il 13.3.2018, rigettava le domande propostenel ricorso ex art. 414 c.p.c da Elvira Colucci, odierna ricorrente in cassazione, e da altre insegnanti, volte ad ottenere il riconoscimento del servizio pre- ruolo al fine del superamento del vincolo quinquennale sul posto di sostegno per il trasferimento su posto ordinario.
4. Avverso detta pronunzia di rigetto Elvira Colucci propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.
5. Resta intimato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo ed unico motivo è denunziata la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva n. 199/70/CE del 28 giugno 1999 per violazione del principio di parità di trattamento tra le diverse tipologie di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato.E’ chiesta, alla luce della normativa europea innanzi ricordata, la disapplicazionedell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1970 e del l’art. 127, comma 2, del d.lgs.n. 297 del 1994 e l’art. 24 del c.c.n.i.
3. Preliminare, all’esame del motivo, osserva il Collegio , è la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio.3.1. Al riguardo, l’esame dell’avviso di ricevimento in atti evidenzia che la notifica al MIUR è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna in data 22.11.2019, anziché all’Avvocatura generale. 3.2. Tale notifica è nulla. 3.3. Essendo rimasto intimato il Ministeroindicato in epigrafe va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in applicazione del consolidato orientamento della S.C. secondo cui in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine(in tal senso, tra le massimate, si vedano Cass. n. 9411/2011, rv. 617809-01, oltre le successive conformi Cass. 6-1, n. 22767/2013, rv. 628128-01, Cass. n. 22079/2014, rv. 632870-01, Cass. n. 608/2015, rv. 633916-01, ma anche la più recente Cass.6300/2023, rv. 667544-01 ove il principio è affermato in relazione al controricorso). 4.Va quindi disposta , come anticipato, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Cancelleria.
P.Q.M.
dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza da parte d