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Ordinanza — n. 34528/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest after teacher obtained desired transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34528/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the teacher subsequently obtained the transfer she sought, creating a lack of interest in the litigation. Borriello argued the lower court erred in evaluating evidence regarding her lower national score versus others' higher local scores, but the Supreme Court focused on procedural status. The decision ruled that since the substantive goal was achieved, the appeal could no longer serve its purpose, rendering it inadmissible despite the teacher's request to stop the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 414 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal becomes inadmissible if the underlying dispute is resolved by the emergence of a new fact that eliminates the interest in the litigation.

Parole chiave

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subsequent lack of interest cessation of subject matter inadmissibility of appeal teacher mobility transfer procedural outcome decisioni di riassegnazione o trasferimento trasferimento del personale mobilità geografica

Disposizioni normative citate

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Art. 414 c.p.c.
13969/2004), l’istanza contenuta nella memoria del 21.11.2024 va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interessead una pronunzia della S.C.Nella memoria, infatti, viene rappresentato che l’insegnante ha conseguito il bene-interesse oggetto della domanda di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Il secondo mezzo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.
Art. 116, comma 1, c.p.c.
e dell’art. 116, comma 1, c.p.c. per travisamento della prova, in relazione al vizio di cui all’art.
Art. 113 c.p.c.
La terza censura sostiene la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 1, comma 108, lett. c), della l. n. 107 del 2015
113 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 108, lett. c), della l. n. 107 del 2015, dell’art.6 del c.c.n.i.
Art. 6 del c.c.n.i.
Art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994
Art. 97 della Costituzione
487 del 1994 e dell’art. 97 della Costituzione, in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
8.Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 13969/2004
Cass. n. 7354/2024
Cass. n. 17562/2020
Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass.
Cass. n. 16305/2016
17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.
Cass. n. 3288/2018
18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass.
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35447del 2019 proposto da: BORRIELLO Giuseppina, rappresentat a e difes a dall’avv. Renato Labriola con il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla via Pistoia 6, presso l’avv. Alessandro Biamonte; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente - Oggetto Sopravvenuta carenza di interesse Inammissibilità del ricorso per cassazione.

R.G.N.35447/2019 Cron. Rep. Ud.18/12/2024 CC avverso la sentenza n.470 del 201 9 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30.5.2019R.G.N. 655/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. RILEVATO CHE 1.La Corte di Appello di Firenze , in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda proposta dall’insegnante Giuseppina Borriello nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di accertamento del diritto al trasferimento in una delle sedi indicate nell’istanza di mobilità presentata – per l’a.s. 2016 - 2017 – per l’ambito territoriale Campania. 2.In motivazione la Corte territoriale - premesso che l’insegnante avevalamentato di essersi vista superare, negli ambiti territoriali della Campania da candidati titolari di un punteggio inferiori al proprio e da tanto avevadesunto l’illegittimità delle operazioni di mobilità e segnatamente della propria assegnazione all’ambito territoriale Toscana – affermava che “ sulla base delle norme di legge e di contratto sopra richiamate risulta che, effettivamente, i procedimenti di mobilità devono essere definiti mediante singole graduatorie che vengono formate per ogni preferenza e non, quindi, sulla base dell’unico punteggio valevole per tutta la procedura, su base nazionale.

Se è così, allora, non basta allegare che alcuni docenti avevano un punteggio “nazionale” inferiore a quello della odierna appellante per desumere l’illegittimità della procedura. Del resto, l’odierna appellata aveva scelto, come prima preferenza, l’ambito Campania 021, mentre le docenti indicate a pag. 16 e 17 del ricorso di primo grado hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti 013 e 014 che la Borriello aveva posto come seconda e terza preferenza. Ne deriva che, poiché la mobilità tiene conto della preferenza espressa da ciascun docente, ben possono tali insegnanti aver indicato l’ambito ottenuto come prima preferenza, diversamente dalla Borriello, e quindi averla superata nella procedura di trasferimenti, pur partendo da un punteggio inferiore”.

4. Avverso detta pronunzia di rigetto Giuseppina Borriello propone ricorso per cassazione, articolato intre motiv i .

5. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca resiste con controricorso.

6. Borriello Giuseppina deposita memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 della Costituzione, con riferimento ai principi che regolano l’onere della prova, in particolare del principio cd. di “vicinanza alla prova”, nonché la violazione degli artt.115 e 116, comma 1, del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

2. Il secondo mezzo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116, comma 1, c.p.c. per travisamento della prova, in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

3. La terza censura sostiene la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 108, lett. c), della l. n. 107 del 2015, dell’art.6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 e dell’Allegato 1, dell’art.28 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

4. Preliminare all’esame dei motivi è la valutazione della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria depositata per conto di Borriello Giuseppina in data 21.11.2024. 4.1. Nello specifico, l’insegnante rappresenta che per l’a.s. 2024- 2025 ha ottenuto il passaggio di ruolo in una delle scuole richieste. D i qui la richiesta di cessazione della materia del contendere.

5. In mancanza di richiesta concorde di cessazione della materia del contendere( sulla necessità della richiesta congiunta cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 13969/2004), l’istanza contenuta nella memoria del 21.11.2024 va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interessead una pronunzia della S.C.Nella memoria, infatti, viene rappresentato che l’insegnante ha conseguito il bene-interesse oggetto della domanda di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.

6. La richiesta palesa in modo chiaro , quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità dello stesso.

7. Quanto alle spese, l’esito alternato dei giudizi di merito, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni di diritto oggetto del presente ricorso solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 7354/2024, rv. 670534-01, tra le massimate), nonché il comportamento processuale della ricorrente e la richiesta di cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria, riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse, sono elementi tutti che impongono la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 8.Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr.

Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i