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Ordinanza — n. 34462/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to lack of legal examination and a new Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34462/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS appeal inadmissible for two primary reasons: the lower court's factual finding on the absence of specific intent to evade contributions was untouchable without a new legal examination, and the cited sanctioning regime was superseded by a recent Constitutional Court decision. The court held that the INPS could not challenge the application of the lighter sanctioning regime because the legal basis for the stricter regime had been invalidated by the Constitution. Consequently, the appeal was rejected, and the obligation to pay the double contribution remained in force.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. A della legge nr. 388 del 2000; Art. 18, comma 12, del D.L. n. 87 del 2011: The appeal is inadmissible when the lower court's factual assessment regarding the absence of specific intent to evade contributions is not subject to legal review, and the applicable sanctioning regime has been declared unconstitutional by the Constitutional Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific intent evasion Constitutional Court ruling sanctioning regime factual assessment untouchable evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi sottrazione di un contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. A della legge nr. 388 del 2000
388 del 2000» (recte: all’art. 116, comma 8, lett. A della legge nr. 388 del 2000).
Art. 18, comma 12, del D.L. n. 87 del 2011
7.Sotto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia dellaCorte Costituzionale nr.55 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, co.
Art. 360, co. 1, nr. 3 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE: 4.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., l’Inps deduce la violazione dell’art.
Art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.
Il relativo accertamento (l’accertamento cioè dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., secondo il rigoroso enunciato di Cass.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de

Giurisprudenza citata

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Cass. sez.un., nr. 8053 del 2014
5 cod.proc.civ., secondo il rigoroso enunciato di Cass. sez.un., nr. 8053 del 2014 e successive conformi.
ord. Cass. nn. 25606, 25609, 26025 del 2023
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3010-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro MELE FRANCESCO; -intimato - avverso la sentenza n. 730/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 537/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dallaConsigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Gestione separata Architetti Regime sanzionatorio R.G.N.3010/2019 Cron. Rep. Ud.29/10/2024 CC RILEVATO CHE: 1.La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione della parte privata, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di cui «all’art. 116, comma 9, lett. A,della legge nr. 388 del 2000» (recte: all’art. 116, comma 8, lett. A della legge nr. 388 del 2000). 2.In discussione l’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata, da parte dell’odierno intimato, in relazione al reddito professionale prodotto nell’anno 2008 quale ingegnere iscritto all’Albo ma non alla Cassa, la Corte territoriale, per quanto qui solo interessa, ha escluso che, pur nella debenza dei contributi, ricorresse, sul piano del regime sanzionatorio, una situazione di evasione contributiva, in difetto del «dolo specifico di occultamento della obbligazione contributiva».

Ha, pertanto, concluso nei termini innanzi indicati. 3.Avverso la decisione ha proposto ricorso l’INPS con un motivo, successivamente illustrato con memoria . È rimast o intimato il professionista. CONSIDERATO CHE: 4.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett.

b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione. 5.Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi. 6.In primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali, hanno escluso che il comportamento omissivo dell'odierna parte intimata fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi e, quindi, hanno ritenuto che difettasse il presupposto per l’operatività del più grave regime sanzionatorio.

Il relativo accertamento (l’accertamento cioè dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., secondo il rigoroso enunciato di Cass. sez.un., nr. 8053 del 2014 e successive conformi. 7.Sotto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia dellaCorte Costituzionale nr.55 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 12, del D.L. n r . 87 del 2011, convertito, con modificazioni, nellalegge nr. 111 del 2011 , nella parte in cui non prevede che gliingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altragestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 L. n.6 del 1981, tenuti all'obbligo di iscrizione allaGestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 8.Per le ragioni esposte, i l ricorso è dunque inammissibile (v.ord.

Cass. nn. 25606, 25609, 26025 del 2023, sia pure rese in relazione alla diversa categoria degli avvocati), restando assorbite le ulteriori questioni.9.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese , in difetto di attività difensiva della parte intimata. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de