Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing the individual against INPS, had previously challenged a social security benefit ruling but did not act on the court's procedural offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 24246 del 2021 proposto da: CALEMME CIRO , rappresentato e difeso dall’avv. RAFFAELE DI MONDA con cui domicilia PEC -ricorrente- contro INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELO GUADAGNINO e PAOLA MASSAFRA, con cui domicilia in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto. - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 280/202 1, RG 817 /2020, depositata dalla CORTE D'APPELLO MILANO il 24 marzo 2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19dice