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Decreto — n. 34319/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 34319/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Bologna City, had lodged an appeal against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation, thereby terminating the case without a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation forty day period procedural default art 380 bis cpc legittimazione a contestare licenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
477/2020 pubblicata il 24 dicembre 2020, RG n.809 del 2019, emessa dalla CORTE D’APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.
art. 380-bis c.p
477/2020 pubblicata il 24 dicembre 2020, RG n.809 del 2019, emessa dalla CORTE D’APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 10853del 2021 proposto da ASP CITTA’ DI BOLOGNA, in persona del legale rapp. pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO, con cui domicilia PEC: -ricorrente- contro - STOICA GELINA FLORENTINA - - intimata - avverso la SENTENZA n. 477/2020 pubblicata il 24 dicembre 2020, RG n.809 del 2019, emessa dalla CORTE D’APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla spese. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024 Il