Decreto — n. 34286/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7618/2021 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA, domiciliata come da pec registri di giustizia presso l'avvocato ARGENTO MARIA ELENA, che larappresenta e difende -ricorrente- contro BORDONARO ANTONIO, domiciliato come da pec registri di giustizia dall’avvocato GIANGRASSO FILIPPO (GNGFPP73R11F892D) che lo rappresenta e difende -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 342/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA il 18/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34286/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7618/2021 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA, domiciliata come da pec registri di giustizia presso l'avvocato ARGENTO MARIA ELENA, che larappresenta e difende -ricorrente- contro BORDONARO ANTONIO, domiciliato come da pec registri di giustizia dall’avvocato GIANGRASSO FILIPPO (GNGFPP73R11F892D) che lo rappresenta e difende -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 342/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA il 18/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi (principale ed incidentale) dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.