Cassation court dismisses INPS appeal, ruling TFR must be calculated gross before tax deduction by Guarantee Fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court order requiring the Guarantee Fund to pay the gross amount of a Severance Pay (TFR) difference. While the worker had received a tax assessment notice specifying net sums, the court held that the Guarantee Fund must calculate the debt grossly and then deduct taxes, unless the employer proves taxes were already paid. The decision reinforces that the burden of proving prior tax payments lies with the INPS, not the employee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 5°, l. n. 297/1982; Art. 12, d.lgs. n. 124/2004; Art. 474 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: When the Guarantee Fund pays a worker's severance pay based on a tax assessment notice for net amounts, it must calculate the debt grossly and deduct taxes, with the burden of proving prior tax payments resting on the Fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 21950-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro SALOMONI CLAUDIO; -intimato - avverso la sentenza n. 20/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 132/2017; Oggetto Fondo di garanzia INPS R.G.N.21950/2019 Cron.
Rep. Ud.15/10/2024 PU dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata l’11.2.2019, la Corte d’appello di Perugia ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a Claudio Salomoni le differenze sul TFR corrispostogli a carico del Fondo di garanzia nell’importo netto indicato nella diffida accertativa emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro e non invece nella misura lorda indicata nell’ultima busta paga, gravandolo delle ritenute fiscali di legge.
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che pur avendo il lavoratore richiesto l’intervento del Fondo sulla scorta di una diffida accertativa recante ingiunzione di pagamento di somme nette, avesse comunque diritto all’importo lordo del TFR,rimanendo allo stato di mera ipotesi il fatto che sull’importo non corrisposto il datore di lavoro avesse provveduto a versare le ritenute dovute all’erario. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Claudio Salomoni è rimasto intimato.
Il Pubblico ministero ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., dell’art. 2, comma 5°, l. n. 297/1982, dell’art. 12, d.lgs. n. 124/2004, e dell’art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, pur avendo richiesto l’intervento del Fondo di garanzia in relazione ad una diffida accertativa asseritamente recante l’importo netto delle somme spettanti a titolo di TFR, l’odierno intimato avesse comunque diritto di ottenere il pagamento delle relative somme al lordo delle ritenute di legge.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 297/1982, 23, d.P.R. n. 600/1973, e 11, d.lgs. n. 47/2000, in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’odierno intimato avesse diritto al pagamento dell’importo del TFR al lordo delle ritenute di legge pur in assenza di prova che queste ultime non fossero state comunque versate all’erario da parte dell’ex datore di lavoro. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Questa Corte, decidendo su una vicenda pressoché integralmente sovrapponibile a quella per cui qui è causa, ha già avuto modo di chiarire che anche ove il lavoratore abbia ottenuto una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo, di talché, in caso d’intervento del Fondo di garanzia, l’INPS, nel liquidare i relativi importi, deve provvedere alla conversione al lordo, per poi, in qualità di sostituto d’imposta, trattenere l’importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all’erario (Cass.n. 8406 del 2023).
A sostegno dell’anzidetta conclusione, si è rimarcato che l’obbligazione del Fondo di garanzia, benché autonoma e di natura previdenziale rispetto a quella, di carattere retributivo, che grava sul datore di lavoro, è pur sempre commisurata a quest’ultima, che va corrisposta al lordo delle ritenute di legge, e si è precisato che, in considerazione del tenore testuale dell’art. 2, comma 2°, l. n. 297/1982, deve escludersi che l’intervento del Fondo di garanzia debba limitarsi all’importo nominale portato dal titolo esecutivo fatto valere dall’assicurato, essendo piuttosto il Fondo obbligato, a domanda del lavoratore, al pagamento “del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
A tali principi, cui si sono già uniformate Cass. nn. 8517 del 2023 e 23515 del 2024, il Collegio intende qui assicurare continuità, non senza ribadire che l’onere della prova concernente la sussistenza di ritenute di legge non può che gravare sull’INPS, in quanto gestore del Fondo di garanzia: e ciò non tanto perché, in caso contrario, si graverebbe il creditore della prova di un fatto negativo, ciò non potendo costituire in alcun modo deroga ai principi posti dall’art. 2697 c.c. (così da ult. Cass. n. 8018 del 2021), ma piuttosto perché, in termini generali, al creditore spetta unicamente di provare l’importo del proprio credito, restando a carico del debitore la prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del medesimo (art. 2697 comma 2° c.c.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso,va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.