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Decreto — n. 34269/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 34269/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Laruccia Pasquale, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Puglia Region, contended the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period deemed renunciation extinction of proceedings litigation costs allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it - controricorrente - avverso la SENTENZA n.1234/2023, RG 1609/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 12 luglio 2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it - controricorrente - avverso la SENTENZA n.1234/2023, RG 1609/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 12 luglio 2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 2542 del 2024 proposto da: LARUCCIA PASQUALE, rappresentato e difeso, dall’avv. Guglielmo Pezzolla, ed elettivamente domiciliato in Roma (00137) alla Via F. Martini n.9, presso lo studio dell’Avv. Falcetta Andrea Emilio. -ricorrente- contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore , rapp. e difesa dall’avv. Ettore Sbarra, elett. dom. PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it - controricorrente - avverso la SENTENZA n.1234/2023, RG 1609/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 12 luglio 2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19dicem