Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Laruccia Pasquale, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Puglia Region, contended the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 2542 del 2024 proposto da: LARUCCIA PASQUALE, rappresentato e difeso, dall’avv. Guglielmo Pezzolla, ed elettivamente domiciliato in Roma (00137) alla Via F. Martini n.9, presso lo studio dell’Avv. Falcetta Andrea Emilio. -ricorrente- contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore , rapp. e difesa dall’avv. Ettore Sbarra, elett. dom. PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it - controricorrente - avverso la SENTENZA n.1234/2023, RG 1609/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 12 luglio 2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19dicem