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Decreto — n. 34268/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 34268/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant. The court ruled this way because the silence of the party after the proposal for judgment constituted a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal silence as renunciation procedural extinction cassation withdrawal time limit compliance spese di procedura spese d'esecuzione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2717 del 2020, emessa dalla CORTE D’APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
2717 del 2020, emessa dalla CORTE D’APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 8338 del 2024 proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -ricorrente- contro GUELI EUGENIAelettivamente domiciliata in Roma, via Valnerina n. 40, presso lo studio dell’avv. Gino Scartozzi ( ). - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1286/2023 pubblicata il 27 marzo 2023, RG n. 2717 del 2020, emessa dalla CORTE D’APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il19 dicemb