Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34220/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling partial payment of recognized unemployment benefits does not trigger statutory forfeiture. The court clarifies that forfeiture applies only to unacknowledged or partially acknowledged claims, not to fully recognized amounts paid in installments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34220/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted four months of unemployment benefits to the claimant. The INPS argued that partial payment of a recognized benefit should trigger forfeiture under Article 47 of the relevant decree, while the claimant contended the benefits were fully recognized despite delayed payment. The court held that forfeiture applies only to unacknowledged or partially acknowledged claims, not to fully recognized amounts paid in installments, thus dismissing the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 comma 6 d.P.R. n. 639/1970; The statutory forfeiture period does not apply to benefits fully recognized by the institution but paid only in part, as forfeiture is reserved for unacknowledged or partially acknowledged claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
unemployment benefits statutory forfeiture partial payment full recognition Cassation appeal social insurance forfeiture period indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 comma 6 d.P.R. n. 639/1970
Art. 4 comma 1 d.l. n. 384/1992
Art. 38 comma 1 d.l. n. 98/2011
Artt. 2968 e 2969 cod. civ.
Art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
civ., avuto riguardo all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ..
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. VI 07/02/2019, n. 3574
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33641/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato SFERRAZZA MAURO unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA -ricorrente- contro LAMBERTO DEBORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALLAIOLI FABRIZIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 376/2019 pubblicata il 07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n.376/2019 pubblicata il 7 maggio 2019, ha in parte accolto il gravame proposto da Debora Lamberto ed in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato il suo diritto al pagamento di quattro mensilità di indennità di disoccupazione ordinaria.

2. La controversia ha per oggetto la pretesa del pagamento di tali mensilità, oltre a dodici mensilità di indennità di mobilità e degli assegni per il nucleo familiare.

3. Il Tribunale di Livorno rigettava tutte le domande proposte.

4. La corte territoriale ha ritenuto:

a) che l’indennità di disoccupazione ordinaria fosse stata interamente riconosciuta dall’istituto previdenziale, ma corrisposta solo per quattro mensilità in luogo di otto;

b) che non sussistessero i requisiti per l’applicabilità della decadenza ex art.47 del d.P.R. n.639/1970;

c) che nessuna disposizione prevedeva la previa iscrizione al Centro per l’impiego quale presupposto per il riconoscimento della indennità.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato ad un unico motivo. La Lamberto resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo unico l’I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.47 del d.P.R. n.639/1970, nel testo sostituito dall’art.4 comma 1 d.l. n.384/1992, convertito in legge n.438/1992, ed integrato dall’art.38 comma 1 del d.l. n.98/2011, convertito in legge n.111/2011, con riferimento agli artt.2968 e 2969 cod. civ., avuto riguardo all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ..

Richiama il precedente di Cass. Sez. VI 07/02/2019, n. 3574, sostenendo che ai fini della decadenza l’interruzione del pagamento della prestazione rifletta il diniego ab origine della prestazione; che l’indennità di disoccupazione ordinaria non sia qualificabile quale una singola e complessiva prestazione unitaria, da assolvere ratealmente, ma comeuna serie di autonome obbligazioni a cadenza periodica; che,come già ritenuto dal giudice di prime cure , l’art.47 comma 6 d.P.R. cit. sia applicabile al caso in cui si controverta del quantum debeatur.

2. L’art.47 comma 6 d.P.R. n. 639/1970 prevede che: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».

3. La disposizione in esame distingue tra adempimento e pagamento, il primo riferibile alle prestazioni “riconosciute solo in parte”, il secondo agli accessori del credito.

4. Dalla interpretazione letterale, ed in particolare dalla precisa contrapposizione tra adempimento e pagamento, divisata dal legislatore, risulta che la decadenza non sia applicabile alle prestazioni riconosciute ma pagate solo in parte. E ciò proprio in considerazione del fatto che ai fini della sussistenza della decadenza in esame il pagamento rileva solo quando ha per oggetto gli «accessori del credito», e non anche il credito stesso.

5. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma citata, perché l’ha ritenuta inapplicabile al caso della prestazione riconosciuta, ma pagata solo in parte. L’indennità di disoccupazione, quale istituto riconducibile ad una assicurazione sociale, non può essere ontologicamente riconosciuta solo in parte, poiché i presupposti per la sua erogazione possono solo essere o sussistenti o insussistenti. Diversa è la questione della sua quantificazione, ed ancora diversa quella del suo pagamento.

6. Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distarsi al procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto