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Ordinanza — n. 34216/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling collective agreements do not establish job stability for port authority employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34216/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted job stability to port authority employees based on collective bargaining agreements. The INPS argued that job stability must be formally certified by the Ministry and cannot be inferred solely from collective contracts. The court rejected this, affirming that port authorities lack the power to terminate employment for economic reasons, thereby creating an inherent job stability that exempts employees from unemployment contributions. Consequently, the INPS's claim was found unfounded, and the lower court's decision was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 40 R.D.L. n. 1827/1935; Art. 36 D.P.R. n. 818/1957: Job stability for port authority employees is presumed due to the employer's inability to terminate contracts for economic reasons, rendering collective agreement clauses on stability unnecessary for legal effect.

Parole chiave

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port authority employment job stability presumption unemployment contribution exemption collective bargaining scope labor law interpretation sospensione delle indennità di disoccupazione lotta alla disoccupazione finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 40 R.D.L. n. 1827/1935
84 del 1994 alle Autorità portuali; -la «stabilità di impiego» di cui all’art. 40 R.D.L.
Art. 36 D.P.R. n. 818/1957
Art. 32 Law n. 264/1949
Art. 360 para. 1 no. 3 Civil Procedure Code

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Lav., 05/08/2024, n.22061
84 del 1994, è assistito dalla stabilità di impiego; non è, pertanto, dovuta la contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo controverso» (Cass. Sez. Lav., 05/08/2024, n.22061).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36427/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato D'ALOISIO CARLA unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA -ricorrente- contro AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 114, presso lo studio dell’avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI MARIA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SITZIA ANDREA e BARRACO ENRICO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 76/2019 pubblicata il 22/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.76/2019 pubblicata il 22 maggio 2019, ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con l’Autorità portuale di Venezia.

2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito con riferimento alla contribuzione per la disoccupazione involontaria nel periodo tra il giugno 2009 e l’ottobre 2012.

3. Il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione ed annullava l’avviso di addebito.

4. La corte territoriale ha ritenuto che la esenzione dalla contribuzione nel caso in cui sia garantita la «stabilità d’impiego» sussista non solo nel caso di formale accertamento del presupposto per mezzo di provvedimento ministeriale, ma anche nel caso in cui a tale conclusione si pervenga a seguito dell’esame delle clausole della contrattazione collettiva. Sulla base di questo presupposto ha concluso ritenendo che dalla contrattazione collettiva applicabile, ed in particolare dall’art.35 del CCNL applicato, oltre che dall’art.40 R.d.l. n.1827/1935, fosse desumibile la stabilità d’impiego del personale alle dipendenze dell’Autorità appellata.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l'istituto previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. L'autorità resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo l'I.N.P.S. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.40 R.d.l. n.1827/1935, 32 legge n. 264/1949 e 36 del d.P.R. n. 818/1957, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

2. Deduce che in forza del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate il requisito della stabilità d'impiego, se non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico , deve essere accertata dal ministero competente su domanda del datore di lavoro. Sostiene che le clausole della contrattazione collettiva non siano qualificabili quali «norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico» del personale, ai sensi dell’art.36 d.P.R. cit., richiamando giurisprudenza di legittimità conforme.

3. Il ricorso è infondato.

4. Si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte in subiecta materia, che in fattispecie analoga ha ritenuto che: «dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra illustrata, può affermarsi che: - i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali presentano elementi di assoluta peculiarità, per la coesistenza dei diversi regimi giuridici (pubblicistico/privatistico) che li regolano. Ciò in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee attribuite dalla legge nr. 84 del 1994 alle Autorità portuali; -la «stabilità di impiego» di cui all’art. 40 R.D.L. nr. 1827 del 1935, ratione temporis applicabile, va verificata solo in ragione del potere datoriale di recedere o meno dai rapporti di lavoro per scelte gestionali, legate a logiche di natura economica; le Autorità Portuali, per la natura di pubbliche amministrazioni, sono prive della possibilità di incidere, nei termini appena indicati, sui rapporti di lavoro.

Gli Enti in questione non dispongono della loro dotazione organica, rimessa, per legge, a determinazioni e controlli di soggetti terzi (v. art.9, co. 5, lett. i), della legge nr. 84 del 1994, nella formulazione risultante dagli interventi di modifica); in conclusione, quindi, il concetto evoluto di «stabilità di impiego» di cui all’art. 40 R.D.L. nr. 1827 del 1935 esige l’impossibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto per le causali che legittimano, invece, i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 604 del 1966, ovvero quelli collettivi per riduzione del personale, ai sensi degli artt. 4 e ss della legge nr. 223 del 1991.

Conseguentemente, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Autorità Portuali, disciplinate dalla legge nr. 84 del 1994, è assistito dalla stabilità di impiego; non è, pertanto, dovuta la contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo controverso» (Cass. Sez. Lav., 05/08/2024, n.22061).

5. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme che il ricorrente assume violate, come interpretate alla luce del principio di diritto sopra richiamato, e dunque il ricorso deve essere rigettato.

6. Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d