Cassation court allows INPS appeal, upholding pension cap for entertainment workers' quota B calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's partial decision regarding pension calculations. The lower court had incorrectly applied a different legislative provision to exclude the statutory daily income cap for 'quota B' pensions of entertainment workers. The Court ruled that the specific cap established in the 1971 decree remains valid and must be applied to ensure constitutional balance between interests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 7, d.P.R. n.1420/1971; Art. 4, comma 8, d.lgs. n.182/1997: The statutory daily income cap for pensionable remuneration applies to the calculation of 'quota B' for entertainment workers, and the subsequent legislative provision does not abrogate this limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26327/2022 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PREDEN SERGIO unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA -ricorrente- contro PRIVITERA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA, 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2088/2022 pubblicatail 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.2088/2021 pubblicata il16 maggio 2022, ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Carmelo Privitera.
2. La controversia ha per oggetto la liquidazione della quota di pensione E.N.P.A.L.S. maturata a decorrere dal 1°gennaio 1993 in poi (quota B) sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche se eccedente il massimale previsto dall’art.12, comma 7 , d.P.R. n.1420/1971; e ciò con riferimento ai supplementi del 1°/02/2001 e 1°/09/2007.
3. Il Tribunale di Roma accoglieva le domande proposte dal Privitera.
4. La Corte territoriale ha in via pregiudiziale accolto l’eccezione di decadenza ex art.47, ultimo comma , d.P.R. n.639/1970 (come introdotto dall’art.38, comma 1 , lett.
d) del d.l.n.98/2011 convertito in legge n.111/2011) - già sollevata avanti al giudice di prime cure - limitando il diritto al ricalcolo ai soli ratei successivi al 24/10/2015.
5. Nel merito ha richiamato un proprio precedente in termini, ed ha ritenuto che per la c.d. quota B di pensione dei lavoratori dello spettacolo la norma di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile massima non fosse l’art. 12, comma 7 , d.P.R. n.1420/1971, ma l’art.4,comma 8, d.lgs. n.182/1997, a sua volta corrispondente a quanto già previsto dall’art.1, comma 11 , del medesimo decreto l e g i s lativo . La Corte territoriale con riferimento alla questione del massimale della retribuzione pensionabile ha ritenuto che l’art.1, comma 10 , d.lgs. n.182/1997 non potesse qualificarsi quale «norma precettiva con funzione regolativa», spettando tale funzione al successivo art.4 dello stesso decreto legislativo, posto a fondamento della sua decisione.
6. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria . Privitera resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione dell’art.12 del d.P.R. n.1420/1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997, in relazione all’art.360,comma primo, n.3 cod. proc. civ.
2. Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere l’inapplicabilità del massimale pensionabile di cui all’art.12 cit. nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo; che l’art.1, comma 11 , d.lgs. n.182/1997 è applicabile solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 ed a quelli che abbiano volontariamente optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, e dunque non applicabile al caso in esame nel quale tali presupposti non sussistono; che l’art.4, comma 8, del d.lgs. n.182/1997, posto dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione si limita ad individuare le aliquote di rendimento da applicare alle diverse fasce di retribuzione pensionabile, fasce però contenute sempre entro il massimale previsto dall’art.12 d.P.R. n.1420/1971; che il limite retributivo non possa essere individuato, per relationem, con riferimento a quello generalmente previsto per l’AGO, non esistendo più alcun tetto pensionabile a far tempo dal 1° gennaio 1988; che tale limite è invece quello previsto dall’art.12 comma 7 d.P.R. n. 1420/1971.
3. Il ricorso è fondato.
4. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità o, in alternativa, improcedibilità del ricorso come dedotta nel controricorso (pag.20), sul presupposto che l’Istituto previdenziale non avrebbe sollevato nessuna censura con riferimento alla violazione dell’art.12 d.lgs. n.503/1992 e pertanto sarebbero passate in giudicato le statuizioni:
a) sulla applicabilità, alla liquidazione della quota B, della tabella di cui all’art.12 cit.;
b) sulla non applicabilità dell’art.12,comma 2, d.lgs. cit.
5. Il motivo di ricorso contesta in radice la motivazione della Corte territoriale in ordine all’abrogazione del massimale pensionabile per la liquidazione della q uota B. Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/71 rappresenta un tema ancora controverso in causa per cui n essun giudicato interno può dirsi formato. Ciò in considerazione del fatto che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass. Sez. Lav. 3/10/2022 n.28565).
6. Sulla questione centrale posta con il ricorso si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, iniziato con Cass. Sez. Lav. 9/12/2022 n.36056, la cui articolata motivazione si condivide e si richiama,anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.
7. L’orientamento si è ormai consolidato, e non vi sono ragioni per discostarsene, come ritenuto anche dalle pronunce più recenti: «la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).
Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23, Cass. 23988/24, Cass. 24249/24, Cass. 27015/24, Cass. 27016/24, Cass. 27022/24, Cass.27065/24), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.
Tale limite – si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps» (Cass.
Sez. Lav. 10/09/2024 n.24249, id. 06/09/2024 n.24056; id. 06/09/2024 n.23988).
8. Per questi motivi il motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte