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Ordinanza — n. 34181/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensioner's appeal regarding solidarity contribution and declares incidental appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that upheld the legality of solidarity contributions on a pensioner's annuity. The pensioner argued for a retroactive calculation based on previous regulations, while the Fund contended the current rules applied. The court dismissed the appeal as unfounded, citing established jurisprudence on the ten-year prescription period for such contributions and the inadmissibility of the incidental appeal due to lack of proper reference to regulatory acts.

Regesto Legislator

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Art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.; Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011: The incidental appeal is inadmissible when grievances concern non-normative acts without proper citation, and the main appeal fails due to the established ten-year prescription for recovering solidarity contributions.

Parole chiave

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solidarity contribution pension annuity ten-year prescription inadmissible appeal regulatory acts contributi previdenziali riscossione dei contributi determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.
16 e 17 del controricorso, non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte sarebbero reperibili, in spregio alle previsioni di cui all’art. 366, nn.
Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv.
art. 115 c.p
14.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 112 c.p
115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 173 del 2016
Cass. nn. 31875 del 2018
Cass. nn. 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023
Cass. n. 20684 del 2024
Cass. nn. 31527 del 2022
Cass. nn. 4362 e 4363 del 2023
Cass. n. 23257 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14781-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro AGOSTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.14781/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC -ricorrente principale – controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 256/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 161/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.11.2021, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Luigi Agosti volta alla riliquidazione della pensione di anzianità con il computo della quota retributiva nella misura risultante dall’applicazione della disciplina previgente al Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti approvato il 14.7.2004, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate a suo carico dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Luigi Agosti ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, fondato su un motivo; che la Cassa ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere i giudici territoriali considerato che l’odierno controricorrente e ricorrente incidentale aveva maturato la pensione in data 1.12.2004 e dunque successivamente all’entrata in vigore del Regolamento recante l’introduzione del contributo di solidarietà; che, con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtùdel Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 14.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, cit., per non avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità del contributo previsto dalle delibere dianzi cit. quanto meno a far data dal 2011; che, con il quarto motivo, la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per non avere la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità in specie del contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013; che, con il quinto motivo, la ricorrente principale si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, e degli artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti involgendo la legittimità del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa ai pensionati, e sono infondati in relazione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro basata sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016 (si vedano, tra le tantissime, Cass.nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023); che, con specifico riferimento alle doglianze di cui al quarto motivo, va aggiunto che le argomentazioni svolte sul punto alle pagg. 25-26 della sentenza impugnata hanno trovato conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha rimarcato come, ai fini dell’applicazione del contributo di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., non sia possibile equiparare all’inerzia degli enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati – come nella specie –effettuati, ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi (così Cass. n. 20684 del 2024, in motivazione); che la costante giurisprudenza di questa Corte ha del pari reputato infondate le censure di cui al quinto motivo del ricorso principale, ribadendo a più riprese la natura decennale della prescrizione per l’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 e, da ult., 23257 del 2024); che il ricorso principale, pertanto, è manifestamente infondato; che l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta la violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, per avere la Corte territoriale rigettato la pretesa volta alla riliquidazione della pensione, è invece radicalmente inammissibile, atteso che – come correttamente rilevato dalla Cassa nel controricorso al ricorso incidentale –le doglianze sono svolte con riguardo ad atti regolamentari emanati dalla Cassa che non hanno natura normativa e di cui, oltre a citarsi in modo affatto lacunoso il contenuto alle pagg. 16 e 17 del controricorso, non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte sarebbero reperibili, in spregio alle previsioni di cui all’art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.; che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo u