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Ordinanza — n. 34170/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes lower court award for legal fees below statutory minimums, ordering remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34170/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed a second-instance judgment that awarded litigation costs significantly below the statutory minimums. The appellant argued that the lower court violated mandatory tariff regulations by setting fees at an unreasonably low level. The court ruled that such minimums are inderogable in the absence of a specific agreement, thereby invalidating the original cost award and remanding the case for a new determination.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 91, 132 n. 4 c.p.c.: In the absence of a specific agreement between the parties, the judge cannot set litigation costs below the mandatory minimums established by the relevant decree.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs minimums mandatory tariff regulations legal fee assessment cassation procedure costs of litigation deducibilità dei contributi di mantenimento determinazione di contributi provvisori responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 D.M. 55/2014
CONSIDERATO IN DIRITTOche, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.m.
Art. 91 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 118 att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9815 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20010-2021 proposto da: PALUMBO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - nonché contro Oggetto Spese giudiziali R.G.N.20010/2021 Cron.

Rep. Ud.31/10/2024 CC I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -resistente con mandato - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 2509/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 292/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.6.2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido fra loro, a rifondere a Paolo Palumbo le spese di lite, liquidandole in misura pari a € 500,00, e ha condannato altresì i predetti alla rifusione delle spese d’appello, liquidandole in € 236,00; che avverso tale pronuncia Paolo Palumbo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS e l’INAIL hanno depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTOche, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, per come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91 e 132, n. 4, c.p.c., e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito liquidato le spese di lite in misura dichiaratamente inferiore ai minimi tariffari; che il motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata, nel riformare in parte qua la pronuncia resa dal giudice di prime cure in data 11.12.2018, espressamente afferma che “le spese possono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo, inferiore ai minimi tariffari” (cfr. pag. 3), così contravvenendo al principio secondo cui, inassenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27.4.2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815 del 2023); che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle