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Ordinanza — n. 34160/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to transcribe essential procedural documents in the cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34160/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vito Mondello against the INPS inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in ordering him to pay litigation costs despite his declaration of low income, but failed to provide the required supporting documents in the cassation petition. The court ruled that the appellant did not transcribe the essential parts of the procedural acts necessary to substantiate his claim, violating the statutory requirement for such filings.

Regesto Legislator

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Art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.; Art. 152 att. c.p.c.: The party alleging a procedural error must transcribe the essential parts of the acts and documents supporting their argument in the appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility transcription of acts procedural error litigation costs social security burden of proof responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.
21346 del 2024); che, non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere nemmeno in detta misura minima e risultandone per conseguenza violato l’art. 366 nn.
Art. 152 att. c.p.c.
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 152 att.
Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21346 del 2024
Cass. n. 21346 del 2024); che, non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere nemmeno in detta misura minima e risultandone per conseguenza violato l’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3757-2021 proposto da: MONDELLO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell'avvocato FABIO MICALI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MICALI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 818/2017;

Oggetto Spese giudiziali in materia di previdenza e assistenza R.G.N.3757/2021 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.7.2020, la Corte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Vito Mondello volta ad ottenere la declaratoria d’irripetibilità dell’indebito contestatogli dall’INPS con nota del 26.11.2013 e ha condannato l’istante alle spese del doppio grado; che avverso tale ultima statuizione Vito Mondello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte di merito disposto in suo danno la condanna alla rifusione delle spese del giudizio nonostante che egli avesse “formulato e depositato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio attestante il possesso di un reddito inferiore ai limiti di legge impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non fosse definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente” (così il ricorso per cassazione, pagg. 6-7); che la dichiarazione che parte ricorrente assume di aver “formulato e depositato” non risulta trascritta nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte essenziale a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né risulta indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe; che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la parte che deduca un error in procedendo deve trascrivere nel ricorso la parte essenziale degli atti e dei documenti su cui intende fondare la propria censura, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica di questa Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario (così da ult.

Cass. n. 21346 del 2024); che, non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere nemmeno in detta misura minima e risultandone per conseguenza violato l’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a