Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The primary appellant, representing the Ministry of Economic Development, and the incidental appellant, representing the defendant, did not intervene to halt the procedural timeline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeals as withdrawn and extinguished the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of settlement results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 8371 del 2022 proposto da MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -ricorrente- contro AUTIERO DELFINA - elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell’avv. Antonietta Maria Toscano, che la rappresenta e difende - - Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 578/2022 pubblicata il 24 febbraio 2022, RG n. 462 del 2021, emessa dalla CORTE D’APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Attesa la reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co mpensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 19dice