Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response to case definition proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period. The appellant, represented by a private lawyer, did not request a decision after the proposal was communicated via both personal address and PEC on November 8, 2024. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and terminated the proceedings without ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7968/2019 R.G. proposto da: CARLIZZI MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO, difeso in proprio -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, USR LIGURIA, USP IMPERIA -intimati- avverso la SENTENZA n. 357/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di GENOVA il 29/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è stata effettuata comunicazione della proposta al ricorrente –avvocato difeso in proprio - sia presso il domiciliatario, sia presso la Pec del medesimo, quest’ultima perfezionatasi il 8.11.2024;Rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos