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Decreto — n. 34096/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response to case definition proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 34096/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period. The appellant, represented by a private lawyer, did not request a decision after the proposal was communicated via both personal address and PEC on November 8, 2024. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and terminated the proceedings without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal case definition proposal extinction of cassation proceedings non-response to court order statutory time limit termine processuale perentorio tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
357/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di GENOVA il 29/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
357/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di GENOVA il 29/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7968/2019 R.G. proposto da: CARLIZZI MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO, difeso in proprio -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, USR LIGURIA, USP IMPERIA -intimati- avverso la SENTENZA n. 357/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di GENOVA il 29/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è stata effettuata comunicazione della proposta al ricorrente –avvocato difeso in proprio - sia presso il domiciliatario, sia presso la Pec del medesimo, quest’ultima perfezionatasi il 8.11.2024;Rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos